Notifica cartella nulla se la sanatoria opera dopo la decadenza (Cass. civ. Sez. V n. 21864 del 02.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’avviso di accertamento tributario, pur avendo natura sostanziale e non processuale, è assoggettato dalle norme tributarie al regime delle notificazioni civili, con la conseguenza che la nullità della notificazione è sanata, per raggiungimento dello scopo, dalla proposizione del ricorso del contribuente ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ. La sanatoria opera però a condizione che il conseguimento dello scopo si verifichi prima della scadenza del termine di decadenza previsto dalle singole leggi d’imposta per l’esercizio del potere impositivo. Ove l’evento sanante si collochi oltre tale termine, la decadenza dell’amministrazione resta consumata e non è invocabile la scissione degli effetti della notifica tra notificante e destinatario.
Il Fatto
La società concessionaria della riscossione ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che, accogliendo l’appello del contribuente, aveva ritenuto invalida la notifica di una cartella di pagamento e, per l’effetto, dichiarato l’Ufficio decaduto.
La notifica era stata eseguita presso il domicilio fiscale del contribuente e, secondo il giudice di appello, doveva seguire le forme dell’art. 140 cod. proc. civ., con affissione dell’avviso in busta chiusa alla porta dell’abitazione e non all’albo comunale. La cartella risultava notificata il 30.12.2010, mentre il termine di decadenza scadeva il 31.12.2010. La concessionaria ha contestato la decisione deducendo che l’errore era stato sanato dalla successiva comunicazione ricevuta dal destinatario.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione del rapporto tra il regime delle nullità della notificazione e il termine di decadenza dell’amministrazione finanziaria. Richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui l’avviso di accertamento, in quanto atto amministrativo autoritativo, è soggetto, per effetto dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, alle norme sulla notificazione nel processo civile e al correlativo regime delle nullità e delle sanatorie.
Ne deriva che la proposizione del ricorso del contribuente produce l’effetto di sanare la nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo dell’atto, ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ. La Corte richiama sul punto le Sezioni Unite n. 19854 del 2004 e le successive Cass. n. 12153 del 2005, Cass. n. 2272 del 2011, Cass. n. 1088 del 2013, Cass. n. 8374 del 2015 e Cass. n. 26310 del 2021.
Il passaggio decisivo è però il limite temporale della sanatoria. Il raggiungimento dello scopo può sanare il vizio soltanto se interviene prima della scadenza del termine di decadenza fissato dalle singole leggi d’imposta per l’esercizio del potere di accertamento. La decadenza, una volta maturata, non è neutralizzabile dalla successiva attività del contribuente né dalla scissione degli effetti della notifica.
Nel caso concreto l’evento sanante, costituito dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, si è verificato oltre il termine scaduto il 31.12.2010. Il motivo di ricorso è pertanto infondato e il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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