Accertamento bancario e costi forfettari nel lavoro autonomo (Cass. civ. Sez. V n. 12541 del 12.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La presunzione relativa di maggiore disponibilità reddituale desumibile dai versamenti sui conti bancari, prevista dall’art. 32, primo comma, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, opera nei confronti della generalità dei contribuenti e non soltanto dei titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, poiché il richiamo all’art. 38 del medesimo d.P.R. estende l’accertamento a ogni tipologia di reddito delle persone fisiche. Il contribuente destinatario dell’accertamento può vincere la presunzione solo con prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione a operazioni già dichiarate o estranee all’attività. A fronte della presunzione legale, peraltro, i costi di produzione del reddito devono essere riconosciuti almeno in misura forfettaria, secondo il parametro fissato dalla Corte cost. n. 10 del 2023, con rinvio al giudice di merito per la relativa quantificazione. Le valutazioni del giudice di appello su autonomia, professionalità e abitualità del lavoro autonomo non sono sindacabili in cassazione se non per vizio di legge.

Il Fatto

Il contribuente impugnava un avviso di accertamento per IRPEF e IVA relativo all’anno d’imposta 2014, emesso sulla base di accertamenti bancari sui conti correnti propri e della coniuge. L’atto muoveva dalla contestazione di attività di lavoro autonomo non dichiarata, svolta come istruttore ed esaminatore di volo per elicotteri.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva solo parzialmente il ricorso; la Commissione tributaria regionale respingeva l’appello del contribuente, ritenendo l’attività inquadrabile come lavoro autonomo abituale e professionale e legittimo l’utilizzo dei dati bancari. Proponeva ricorso per cassazione il contribuente con tre motivi, resistendo l’Agenzia delle entrate.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, esaminati congiuntamente, riguardano la qualificazione dei redditi rispetto all’art. 53, comma 1, del TUIR. La Corte ricostruisce la nozione di lavoro autonomo come esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di arti e professioni, richiamando gli artt. 2222 e 2230 cod. civ. e valorizzando i requisiti di autonomia, professionalità e abitualità, con connotazione di sistematicità e non occasionalità.

Nel caso concreto il giudice di appello aveva valorizzato la specifica abilitazione del contribuente, l’organizzazione autonoma dei corsi per piloti e la continuità dell’attività dal 2008 al 2014. La Corte ritiene tali accertamenti idonei a integrare i requisiti dell’art. 53, comma 1, del TUIR e coerenti con i principi richiamati. L’ausilio di altro ente munito della certificazione necessaria non esclude l’autonomia, e il richiamo all’art. 2222 cod. civ. nella sentenza impugnata risulta pleonastico. Le censure mirano, in realtà, a una rivalutazione del merito, inammissibile in sede di legittimità, come confermato dai precedenti citati, tra cui Cass. n. 3340 del 2019 e Cass. n. 640 del 2019.

Fondato è invece il terzo motivo. La presunzione relativa dei conti bancari non è limitata ai soli titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, ma si estende a tutti i contribuenti, come emerge dal richiamo all’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973. La Corte distingue i prelevamenti, la cui valenza presuntiva riguarda i soli titolari di reddito d’impresa, dai versamenti, che assumono efficacia presuntiva verso tutti i contribuenti, con l’onere per il contribuente di dimostrare analiticamente la riferibilità di ogni movimentazione, secondo i principi di Cass. n. 1519 del 2017 e Cass. n. 15161 del 2020.

Nel caso di specie le rimesse considerate erano unicamente versamenti in conto corrente, per ammissione dello stesso ricorrente, sicché l’attività di accertamento risulta legittima. Tuttavia, la Corte rileva che i costi devono essere riconosciuti almeno in misura forfettaria ai fini del corretto funzionamento del meccanismo presuntivo, secondo il parametro di Corte cost. n. 10 del 2023, come già affermato da Cass. n. 6874 del 2023, con quantificazione demandata al giudice di merito anche tramite medie di settore o consulenza tecnica. La sentenza è pertanto cassata sul punto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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