Spese legali per difesa penale dei dipendenti non detraibili ai fini IVA (Cass. civ. Sez. V n. 17113 del 25.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, la detrazione dell’imposta assolta su operazioni passive presuppone l’inerenza del costo all’attività d’impresa, da valutare in concreto secondo un criterio qualitativo e non quantitativo o utilitaristico, con prova a carico del contribuente. Le spese legali sostenute dalla società per la difesa penale di amministratori e dipendenti non sono inerenti all’esercizio dell’impresa e non integrano costi di operazioni rientranti nell’oggetto sociale, perché la necessità della difesa non si pone in nesso di causalità diretta con l’attività, ma dipende dall’intervento di un terzo che ha formulato un’accusa poi rivelatasi infondata. Né l’assoluzione nel giudizio penale vale a fondare l’inerenza. Quanto alle sanzioni, l’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 87 del 2024 preclude l’applicazione retroattiva del regime più favorevole alle violazioni commesse prima del 1° settembre 2024, e tale deroga alla lex mitior è compatibile con i principi costituzionali, convenzionali e dell’Unione europea.

Il Fatto

Nei confronti di una società veniva emesso un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2015, con il quale l’amministrazione finanziaria contestava una maggiore IVA indebitamente detratta. L’Ufficio riteneva che le spese sostenute per la difesa in giudizio di amministratori e dipendenti, coinvolti in procedimenti penali, fossero deducibili solo ai fini delle imposte dirette e non ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.

La contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva il ricorso e annullava l’accertamento. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado accoglieva l’appello dell’Ufficio e annullava la decisione di primo grado. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, cui l’Agenzia ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i motivi sull’inerenza e li rigetta. Il principio di riferimento è quello già affermato dalla giurisprudenza di legittimità: perché l’amministratore di una società di capitali ottenga il rimborso delle spese, occorre che le abbia sostenute a causa, e non semplicemente in occasione, dell’incarico. Il criterio deriva dall’applicazione analogica dell’art. 1720 cod. civ. alla gestione societaria.

Rientrano pertanto nella sfera delle spese non trasferibili alla società quelle sostenute dall’amministratore per difendersi in un processo penale connesso all’incarico, anche se il giudizio si conclude con il proscioglimento. Ciò che rileva è l’assenza del nesso causale: tra il mandato e la spesa di difesa si inserisce un elemento intermedio, costituito dall’accusa di un terzo, poi rivelatasi infondata.

Sul piano dell’IVA, la detrazione esige l’inerenza del costo all’attività d’impresa, intesa come necessità di riferire il costo all’esercizio dell’attività e di escludere quelli collocati in una sfera estranea, secondo una valutazione qualitativa. La prova grava sul contribuente, che deve dimostrare l’esistenza e la natura del costo, i fatti giustificativi e la concreta destinazione alla produzione. Le previsioni statutarie hanno valore solo indiziario.

Applicando tali principi, l’assunzione delle spese per la difesa penale dei dipendenti non è qualificabile come costo di operazioni sociali legittime o rientranti nell’oggetto sociale, sicché la decisione impugnata è immune dai vizi prospettati. È inammissibile la censura di omesso esame di un fatto decisivo, perché la valutazione dell’incidenza di una pronuncia di assoluzione non costituisce un preciso accadimento storico-naturalistico. La Corte rileva inoltre che si è in presenza di una doppia conforme sulla mancanza di inerenza.

Quanto alle sanzioni, la Corte esclude che la disciplina più favorevole del d.lgs. n. 87 del 2024 possa applicarsi retroattivamente, stante l’espressa previsione dell’art. 5, comma 2. La deroga alla lex mitior si giustifica in ragione del complessivo ripensamento del sistema sanzionatorio tributario e del bilanciamento con interessi di pari rango, non risultando in contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost., con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo né con il diritto dell’Unione europea. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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