Confisca di prevenzione delle quote e sgravio dei debiti tributari della società (Cass. civ. Sez. V n. 34354 del 28.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di confisca di prevenzione dei beni, aziende o partecipazioni societarie già sottoposte a sequestro, ai sensi dell’art. 50, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, i crediti impositivi si estinguono per confusione ex art. 1253 cod. civ. nei limiti in cui abbiano trovato capienza nel patrimonio del debitore oggetto di confisca. L’accertamento dell’avvenuta estinzione del debito erariale per confusione presuppone la verifica dell’ammontare complessivo dei crediti e dell’entità del patrimonio sociale. La confisca delle quote sociali colpisce la posizione del socio e non quella della società, sicché la confusione tra creditore e debitore non può essere affermata sul solo presupposto della definitività del provvedimento ablatorio. Le cartelle di pagamento sono atti riscossivi preliminari all’esecuzione forzata e non atti della procedura esecutiva, con la conseguenza che il giudizio sullo sgravio concerne l’accertamento della permanente esistenza e spettanza dei crediti tributari.

Il Fatto

L’Amministrazione finanziaria notificava a una società più cartelle di pagamento. In seguito alla definitiva confisca di prevenzione delle sue quote sociali, detenute da un unico socio nei cui confronti si era svolta la procedura ablatoria, la società presentava istanza di sgravio. L’Amministrazione opponeva il diniego, ritenendo che i debiti tributari dovessero comunque essere accertati.

La società impugnava il diniego contestando che, per effetto della confisca, si fosse realizzata la confusione del proprio patrimonio con quello dello Stato creditore. La CTP respingeva il ricorso, reputando che lo Stato fosse subentrato nella posizione del socio e non in quella della società. Il giudice d’appello accoglieva invece l’originario ricorso, ravvisando la confusione ex art. 1253 cod. civ. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate proponevano ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto l’incidenza della sopravvenuta liquidazione giudiziale della società, disposta con sentenza del Tribunale di Catania dell’11.9.2025 e depositata in copia dalla difesa senza richieste. Richiamando Cass. sez. II, 6.11.2023, n. 30785, il Collegio ricorda che il fallimento di una parte nel giudizio di Cassazione non determina l’interruzione del processo, trattandosi di procedimento dominato dall’impulso d’ufficio, salva la facoltà di intervento del curatore.

Sul primo motivo, i ricorrenti contestano la violazione dell’art. 1253 cod. civ. in relazione all’art. 50 del d.lgs. n. 159 del 2011, perché la confisca non avrebbe importato la confusione dei patrimoni, avendo colpito il patrimonio del socio e non la società, e perché il giudice d’appello non avrebbe valutato la capienza del patrimonio sociale rispetto al credito tributario.

Il Collegio richiama Cass. sez. V, 22.7.2020, n. 15601, secondo cui l’accertamento dell’avvenuta estinzione del debito erariale per confusione presuppone la verifica dell’ammontare complessivo dei crediti e dell’entità del patrimonio sociale. Nella sentenza impugnata manca traccia di tali accertamenti. La CTR non esamina neppure la contestazione relativa alla confisca delle quote nei confronti del socio e non della società, affermando apoditticamente che le qualità di creditore e debitore si riuniscono nella stessa persona. La censura era stata invece accolta dalla CTP.

La Corte precisa inoltre che le cartelle di pagamento sono atti riscossivi preliminari alla esecuzione forzata, ma non atti della procedura esecutiva, richiamando Cass. sez. V, 4.3.2024, n. 5637. Il giudizio non verte sull’ammissibilità di una procedura esecutiva, bensì sull’accertamento della permanente esistenza e spettanza dei crediti tributari, da cui dipende la correttezza del diniego di sgravio. Il primo motivo è pertanto fondato e va accolto.

Il secondo motivo, relativo agli artt. 57 e 59 del d.lgs. n. 159 del 2011 e alle vicende dell’ammissione al passivo nella procedura concorsuale, è dichiarato inammissibile per estraneità al thema decidendum. La Corte cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, per nuovo esame e regolazione delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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