Ingiunzione fiscale non è atto esecutivo nè richiede sollecito di pagamento (Cass. civ. Sez. II n. 7133 del 17.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ingiunzione fiscale disciplinata dal r.d. n. 639/1910, di cui l’ente locale si avvale per la riscossione dei propri crediti, ha natura accertativa e non esecutiva: con essa l’amministrazione notifica al debitore l’esistenza del credito e forma il titolo esecutivo per l’eventuale successiva espropriazione forzata. Ne consegue che, in difetto di una specifica previsione regolamentare che la imponga, l’ingiunzione non deve essere preceduta dall’invio del sollecito di pagamento. Il giudice di merito che, equiparando l’ingiunzione al precetto, la qualifichi come atto esecutivo e ne faccia derivare l’obbligo del sollecito preventivo, applica in modo erroneo le disposizioni del regolamento comunale e l’art. 1, comma 544, legge n. 228/2012, che riguarda una fase distinta e successiva della riscossione.
Il Fatto
Una società titolare di un’autocarrozzeria proponeva opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento emessa dal Comune per alcune violazioni al codice della strada commesse nel 2013, contestando il cumulo degli importi, l’assenza del sollecito preventivo previsto dal regolamento comunale e l’applicazione di interessi semestrali. Il Giudice di pace accoglieva l’opposizione rilevando l’omesso sollecito.
Il Comune proponeva appello, sostenendo che il credito superava la soglia di mille euro e che l’ingiunzione, avendo natura di precetto, non richiedeva alcun preavviso. Il Tribunale di Firenze confermava l’annullamento, ritenendo che il regolamento estendesse la garanzia del sollecito anche ai crediti superiori a mille euro e che il cumulo di più crediti inferiori eludesse la previsione dell’art. 1, comma 544, legge n. 228/2012. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi tre motivi, che denunciano la violazione dell’art. 1, comma 544, legge n. 228/2012 e dell’art. 3 del regolamento comunale sulla riscossione coattiva. Il ricorrente contesta che l’ingiunzione sia un atto esecutivo e che il sollecito costituisca un obbligo anziché una facoltà dell’amministrazione.
La Corte ricostruisce la disciplina regolamentare. L’art. 1 stabilisce che il procedimento di coazione comincia con l’ingiunzione, ordine di pagare entro trenta giorni sotto pena degli atti esecutivi. L’art. 3 prevede che, preventivamente all’attivazione delle procedure di riscossione coattiva, si proceda all’invio di un sollecito di pagamento.
Il Tribunale, pur equiparando l’ingiunzione al precetto, le ha sostanzialmente attribuito natura di atto esecutivo di riscossione, ritenendo perciò necessario il sollecito preventivo. La Corte ritiene questo passaggio erroneo. L’ingiunzione fiscale ex r.d. n. 639/1910 è l’atto con cui l’amministrazione notifica al contribuente l’esistenza del debito e costituisce contestualmente il titolo esecutivo per l’eventuale espropriazione: essa non è, dunque, un atto esecutivo.
Viene così a cadere il ragionamento su cui il giudice di merito ha fondato l’obbligo del sollecito, per non avere considerato la natura accertativa del procedimento che inizia con l’ingiunzione di pagamento. La Corte richiama il proprio indirizzo, secondo cui, anche dopo l’entrata in vigore del d.P.R. n. 43/1988, l’ingiunzione mantiene una distinta funzione accertativa e non richiede la previa formazione del ruolo, «poiché essa non è atto della riscossione» (Cass. n. 18490/2016; Cass. n. 20482/2024).
I primi tre motivi sono pertanto accolti nei profili delineati. Il quarto motivo, relativo all’applicazione dell’art. 1, comma 544, legge n. 228/2012 e dell’art. 27 legge n. 689/1981, resta assorbito. La sentenza è cassata con rinvio al Tribunale di Firenze, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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