Accertamento bancario: presunzione di ricavi e qualificazione dell’attività (Cass. civ. Sez. V n. 31944 del 08.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La presunzione relativa di maggior reddito desumibile dalle risultanze dei conti bancari, a norma dell’art. 32, primo comma, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, come reso palese dal richiamo operato dalla stessa norma all’art. 38 del medesimo d.P.R. L’operazione bancaria di prelevamento conserva validità presuntiva nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, mentre le operazioni di versamento hanno efficacia presuntiva di maggiore disponibilità reddituale verso tutti i contribuenti. A fronte della presunzione legale, che non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 cod. civ. per le presunzioni semplici, il contribuente deve fornire una prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione a operazioni già dichiarate ovvero della sua estraneità all’attività. Il giudice di merito è tenuto a qualificare compiutamente l’attività svolta dal contribuente — imprenditoriale, professionale o occasionale — poiché da tale qualificazione dipende la possibilità di valorizzare i prelevamenti, oltre ai versamenti, ai fini della presunzione.
Il Fatto
La CTR Emilia Romagna accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado, che aveva annullato un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2010. L’atto impositivo era stato emesso a seguito di accertamenti bancari sui conti correnti della contribuente, secondo l’Ufficio esercente attività di consulenza nell’intermediazione immobiliare, nel commercio di quadri e nel settore della moda.
La CTR riteneva applicabile la presunzione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, ulteriormente suffragata da file reperiti sul pc della contribuente, e non superata dalla prova offerta. La contribuente ricorreva per cassazione con tre motivi, deducendo la mancata prova della natura dell’attività svolta, l’erronea valutazione delle prove documentali e l’ingiustificata qualificazione di tutti i versamenti, compresi quelli provenienti da un terzo.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i tre motivi per connessione. In via preliminare, rigetta l’eccezione di inammissibilità per mancata indicazione del parametro dell’art. 360 cod. proc. civ., ricavandosi agevolmente dalla prospettazione dei motivi la loro natura di censure per violazione di legge.
Nel merito, la Corte ricostruisce l’ambito della presunzione relativa di cui all’art. 32, primo comma, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973. La disposizione consente di utilizzare i dati bancari verso tutti i destinatari degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 del medesimo decreto. Tuttavia, la presunzione che i versamenti e i prelevamenti costituiscano ricavi o compensi opera soltanto verso i titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo, soggetti all’obbligo di tenuta delle scritture contabili, con la correzione apportata da Corte cost. n. 228 del 2014 in tema di prelevamenti del lavoratore autonomo.
Da qui la distinzione: i versamenti hanno efficacia presuntiva verso tutti i contribuenti, che possono contrastarla dimostrando di averne tenuto conto nella determinazione del reddito o la loro irrilevanza a tal fine; i prelevamenti conservano validità presuntiva solo verso i titolari di reddito di impresa. Il contribuente deve offrire una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni operazione, non essendo sufficiente una dimostrazione generica o il richiamo all’equità, come affermato da Cass. n. 1519 del 2017, Cass. n. 15161 del 2020 e Cass. n. 13112 del 2020. La Corte richiama inoltre Cass. n. 6874 del 2023, che, in applicazione dei principi di Corte cost. n. 10 del 2023, riconosce la deducibilità dei costi connessi ai prelevamenti non giustificati.
Applicando tali principi, il primo motivo è accolto: la CTR non ha compiutamente qualificato l’attività della contribuente, potendo l’intermediazione essere svolta in forma imprenditoriale, professionale o occasionale. Da ciò discende una diversa considerazione dei prelevamenti e dei versamenti. Il secondo motivo è inammissibile, perché la CTR ha valutato le prove nel loro complesso e la ricorrente mira a una rivalutazione di merito. Analoga sorte tocca al terzo motivo, privo di specificità.
La sentenza è quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla CTR Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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