Definizione agevolata e estinzione d’ufficio del giudizio tributario (Cass. civ. Sez. V n. 31947 del 08.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di definizione agevolata dei carichi tributari, ai sensi dell’art. 12 bis del d.l. 7 giugno 2025, n. 84, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2025, n. 108, norma di interpretazione autentica, l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute. L’estinzione del giudizio è dichiarata d’ufficio dal giudice, dietro presentazione, da parte del debitore o dell’agente della riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, dell’ente impositore, della dichiarazione e della comunicazione previste dall’art. 1, commi 235 e 241, della legge n. 197 del 2022 o dall’art. 3 bis, comma 2, lettera c), del d.l. n. 202 del 2024, unitamente alla documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.

Il Fatto

La Commissione tributaria regionale delle Marche, con sentenza depositata il 24.11.2020, accoglieva parzialmente l’appello dell’Agenzia delle entrate e rigettava quello incidentale del contribuente, titolare di un’impresa edile. Questi era stato destinatario di un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativi all’anno d’imposta 2005; l’atto impositivo derivava, in parte, da un accesso presso la sede dell’impresa e, in altra parte, da accertamenti bancari sui conti correnti del contribuente.

Il contribuente impugnava la decisione con ricorso per cassazione articolato in sette motivi, depositando poi memoria. Nel corso del giudizio di legittimità rappresentava di avere presentato domanda di definizione agevolata ai sensi della legge n. 197 del 2022, accettata dall’Ufficio, e di avere versato le rate nel frattempo maturate.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta preliminarmente la questione relativa agli effetti della definizione agevolata sulla pendenza del giudizio. Il contribuente aveva documentato la presentazione della domanda, l’accettazione da parte dell’Ufficio e il pagamento delle rate maturate.

Il Collegio richiama l’art. 12 bis del d.l. n. 84 del 2025, in vigore dal 02.08.2025, qualificato come norma di interpretazione autentica. Da essa si ricava che il perfezionamento della definizione coincide con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute.

Quanto all’estinzione del giudizio, la norma ne prevede la declaratoria d’ufficio da parte del giudice. Il presupposto è la presentazione, da parte del debitore o dell’agente della riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, dell’ente impositore, della dichiarazione e della comunicazione previste dalla legge n. 197 del 2022, oltre che della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.

Il contribuente ha provato di avere adempiuto a tali incombenti. Ne consegue che il giudizio va dichiarato estinto ai sensi dell’art. 1, comma 236, della legge n. 197 del 2022, con spese a carico della parte che le ha anticipate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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