La notifica PEC della cartella di pagamento non richiede la firma digitale (Cass. civ. Sez. 5 n. 4750 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC in formato pdf è valida, non essendo necessario il formato “.p7m”, poiché il protocollo PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità dell’atto all’organo da cui promana, salvo specifiche e concrete contestazioni del ricevente. L’omessa sottoscrizione della cartella esattoriale non ne determina l’invalidità, sia che l’atto sia redatto e notificato su supporto cartaceo, sia che sia trasmesso in forma digitale, dipendendo la sua esistenza dalla inequivocabile riferibilità all’organo titolare del potere di emissione. Analogamente, l’art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 non prevede sanzioni per l’omessa sottoscrizione del ruolo, operando la presunzione di riferibilità dell’atto amministrativo all’organo da cui promana. La condanna alle spese segue il principio di soccombenza, il cui sindacato di legittimità è limitato alla verifica che le spese non siano poste a carico della parte interamente vittoriosa.
Il Fatto
Il contribuente impugnava una cartella di pagamento emessa ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972 per IVA, IRPEF e IRAP degli anni d’imposta 2011 e 2013, deducendone l’inesistenza per essere stata notificata a mezzo PEC senza sottoscrizione digitale. La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata di Caltanissetta, confermava la decisione di primo grado che aveva rigettato il ricorso. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, cui resistevano l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato infondato il primo motivo, relativo all’inesistenza della notifica della cartella effettuata a mezzo PEC in formato pdf priva di firma digitale. Richiamando i propri precedenti, ha ribadito che la trasmissione a mezzo PEC è di per sé idonea ad assicurare la riferibilità dell’atto all’organo emittente, salvo che il ricevente alleghi specifiche e concrete contestazioni. Ha inoltre precisato che l’omessa sottoscrizione della cartella non comporta invalidità, poiché la sua esistenza dipende dalla inequivocabile riferibilità all’organo titolare del potere, tanto più che il modello approvato con d.m. non prevede la sottoscrizione dell’agente.
Il secondo motivo, concernente la carenza di motivazione e l’illegittimità della costituzione in giudizio dell’ente impositore, è stato parimenti respinto. La Corte ha chiarito che il mancato assolvimento da parte dell’agente della riscossione dell’onere di chiamata in causa dell’ente impositore non impedisce a quest’ultimo di intervenire volontariamente, essendo l’intervento adesivo autonomo consentito dall’art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992. Quanto alla motivazione, in caso di controllo automatizzato l’onere è assolto dal mero richiamo alla dichiarazione, in forza del principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 22281 del 2022.
Il terzo motivo, relativo alla nullità del ruolo per omessa sottoscrizione, è stato rigettato sulla base del principio per cui l’art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 non prevede alcuna sanzione per tale omissione, operando la presunzione generale di riferibilità dell’atto all’organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente. Il quarto motivo, concernente la decadenza per inutilizzabilità della documentazione prodotta dall’Agenzia, è stato rigettato conseguentemente al rigetto del secondo motivo.
Da ultimo, il quinto motivo è stato dichiarato infondato, in quanto il sindacato di legittimità in materia di spese è limitato all’accertamento della violazione del principio di soccombenza, restando la valutazione sulla compensazione rimessa al potere discrezionale del giudice di merito. Il Collegio ha escluso altresì la configurabilità dell’abuso del processo previsto dall’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c., poiché la fissazione dell’adunanza camerale era stata comunicata quando era ancora pendente il termine di 40 giorni dalla proposta di definizione anticipata, sicché nessun effetto poteva attribuirsi all’istanza di decisione formulata dal ricorrente. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese processuali e alla maggiorazione del 30% per la comunanza di difesa.
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Nota della Redazione
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