Accertamento bancario, prova contraria analitica del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 31745 del 04.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi fondato su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti, con conseguente inversione dell’onere della prova a carico del contribuente. Questi deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili a operazioni imponibili, fornendo una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario. Il fondamento della regola si riconnette al principio di vicinanza della prova connaturato all’art. 2697 cod. civ., atteso che tutti i movimenti sui conti del contribuente, in accredito e in addebito, si presumono riferiti alla sua attività economica. La motivazione del provvedimento giudiziario, redatta per relationem, soddisfa l’obbligo solo se raggiunge il minimo costituzionale di cui all’art. 111 Cost.

Il Fatto

L’amministrazione finanziaria notificava a una società a ristretta base partecipativa e alla sua socia un avviso di accertamento per la rettifica della base imponibile relativa a un determinato anno d’imposta, all’esito di una verifica di polizia tributaria. Da tale verifica emergevano depositi e prelievi non giustificati sui conti correnti riferibili alla società, oltre alla deduzione di costi in mancanza dei requisiti.

I due avvisi erano impugnati separatamente davanti alla commissione tributaria provinciale, che accoglieva parzialmente il solo ricorso della società, annullando l’atto per la parte relativa agli esiti degli accertamenti bancari e confermandolo in punto ai costi. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. staccata di Catania, riuniti i giudizi, respingeva l’appello erariale e accoglieva quello della socia. L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione con due motivi; le parti intimate non svolgevano difese.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la nullità della motivazione per asserita omissione o apparenza, là dove i giudici regionali avevano ritenuto provata la giustificazione della società senza analizzare ogni singola movimentazione contestata. La Corte ritiene il motivo infondato: il compendio argomentativo della sentenza impugnata raggiunge la soglia del minimo costituzionale che, a partire dalla pronunzia delle Sezioni Unite n. 8053/2014, soddisfa l’obbligo di motivazione in conformità all’art. 111 Cost.

Nel merito, invece, la decisione non è condivisibile. La regola di giudizio adottata dai giudici d’appello non è conforme al principio più volte affermato dalla Corte: quando l’accertamento si fonda su verifiche di conti correnti bancari, l’onere dell’Amministrazione è soddisfatto attraverso i dati risultanti dai conti, mentre si determina un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente. Questi deve fornire una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento, dimostrando che ciascuna operazione è estranea a fatti imponibili.

La Corte richiama i precedenti che hanno delineato tale regola, in particolare Cass. n. 2928/2024 e, in precedenza, Cass. n. 15857/2016. Quanto al fondamento, precisa che la regola si riconnette al principio di vicinanza della prova connaturato all’art. 2697 cod. civ., attinente alla possibilità di conoscere, in via diretta o indiretta, i fatti materiali e storici posti a base della loro evidenziazione probatoria.

Correlatamente, il fondamento della presunzione risiede nel fatto che tutti i movimenti sui conti bancari del contribuente, sia in accredito che in addebito, si presumono riferiti alla sua attività economica: i primi quali ricavi, i secondi quali corrispettivi versati per l’acquisto di beni e servizi reimpiegati nella produzione. Il primo motivo è quindi infondato, mentre è fondato il secondo, poiché la sentenza impugnata erra in punto di criterio di distribuzione dell’onere probatorio e di valutazione delle prove. Il ricorso è accolto quanto al secondo motivo, con cassazione con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione, per il riesame e la liquidazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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