L’intimazione di pagamento non impugnata preclude l’eccezione di prescrizione (Cass. civ. Sez. 5 n. 12189 del 01.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riscossione coattiva, l’intimazione di pagamento di cui all’art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 è atto autonomamente impugnabile ai sensi dell’art. 19, comma 1, lett. e), d. Lgs. n. 546 del 1992. La mancata impugnazione delle intimazioni di pagamento precedenti, ritualmente notificate, determina la preclusione per il contribuente di far valere, nel giudizio avverso l’intimazione successiva, l’eccezione di prescrizione del credito tributario maturata tra la notifica delle cartelle e la notifica delle pregresse intimazioni. L’onere di impugnazione, ex art. 19, comma 3, d. Lgs. n. 546 del 1992, va esercitato avverso il primo atto successivo a quello la cui notifica si contesta, con la conseguenza che l’eccezione di prescrizione non può essere validamente proposta in occasione dell’impugnazione di un atto successivo.
Il Fatto
Il contribuente impugnava un’intimazione di pagamento notificata in data 8 marzo 2023, relativa a plurime cartelle esattoriali per tributi erariali concernenti i periodi d’imposta 2003 e 2004, deducendo la decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere di riscossione e l’intervenuta prescrizione dei crediti. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna respingeva l’appello, ritenendo l’impugnazione inammissibile e comunque infondata nel merito, disponendo la compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rigettato il primo motivo di ricorso, affermando la natura di atto impugnabile autonomamente dell’intimazione di pagamento, equiparabile all’avviso di mora di cui al previgente art. 46 d.P.R. n. 602 del 1973. La sua impugnazione, pertanto, non integra una facoltà ma un onere del contribuente, al fine di far valere le vicende estintive del credito anteriori alla sua notifica. Nel caso di specie, la mancata impugnazione delle intimazioni notificate in data 25 maggio 2011, 20 aprile 2022 e 18 ottobre 2022 precludeva al contribuente di far valere la prescrizione maturata tra la notifica delle cartelle e la notifica delle pregresse intimazioni.
La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 5791/2008, secondo cui l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato. Tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall’art. 19, comma 3, d. Lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l’atto consequenziale notificatogli o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto non notificato. Tale scelta, in ogni caso, va esercitata impugnando il primo atto successivo a quello la cui notifica si contesta.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto la questione relativa alla prescrizione decennale non proponibile nel giudizio avverso l’intimazione notificata in data 21 febbraio 2023, poiché il relativo vizio andava fatto valere avverso l’intimazione notificata in data 20 aprile 2022, ritualmente notificata e non impugnata. La Consulta ha inoltre escluso la rilevanza della questione, non essendo decorso il termine estintivo del credito dalla notifica dell’intimazione.
Il terzo e il quarto motivo, concernenti la prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi, sono stati rigettati in quanto ogni questione di merito risultava preclusa dalla mancata impugnazione degli atti precedenti. La Corte ha valorizzato l’accertamento della sentenza di appello, secondo cui qualunque considerazione di merito cede a fronte della tardività dell’impugnazione, presentata dopo plurimi pregressi atti correttamente notificati e mai impugnati.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.