Accertamento bancario e qualificazione del reddito: la Cassazione annulla la sentenza (Cass. civ. Sez. V n. 31943 del 08.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La presunzione relativa di maggiore disponibilità reddituale desumibile dalle risultanze dei conti correnti bancari, a norma dell’art. 32, primo comma, n. 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, non è riferibile ai soli titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti, perché la norma richiama anche l’art. 38 del medesimo d.P.R., relativo all’accertamento del reddito complessivo delle persone fisiche. Le operazioni di versamento hanno efficacia presuntiva di maggiore disponibilità reddituale verso tutti i contribuenti; le operazioni di prelevamento conservano validità presuntiva nei confronti dei soli titolari di reddito d’impresa, dopo la declaratoria di illegittimità pronunciata dalla Corte cost. n. 228 del 2014 per i titolari di reddito di lavoro autonomo. Ne consegue che il giudice di merito, prima di applicare la presunzione, deve accertare la natura dell’attività svolta dal contribuente, perché dall’attività imprenditoriale deriva la considerazione anche dei prelevamenti, mentre l’attività professionale o saltuaria solo dei versamenti.
Il Fatto
Un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativi all’anno d’imposta 2011 veniva notificato a una contribuente a seguito di accertamenti bancari sui suoi conti correnti. L’Ufficio prospettava lo svolgimento di attività di consulenza nell’intermediazione immobiliare, nel commercio di quadri e nel settore della moda.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della contribuente; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in riforma, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate, valorizzando la documentazione di una collaborazione commerciale con un terzo e ritenendo irrilevante l’esito favorevole del parallelo procedimento penale. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, degli artt. 1 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è accolto nei limiti indicati. La Corte ricostruisce l’ambito applicativo dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, distinguendo due piani: i dati e gli elementi dei rapporti bancari sono utilizzabili verso tutti i destinatari degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 del medesimo decreto, mentre la presunzione di ricavi o compensi opera solo verso i titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo, soggetti all’obbligo delle scritture contabili.
Da qui la regola operativa: il versamento ha efficacia presuntiva verso ogni contribuente, che può contrastarla dimostrando che se ne è tenuto conto nella determinazione del reddito imponibile o che è estraneo a tale fine; il prelevamento conserva validità presuntiva solo verso i titolari di reddito d’impresa. La Corte richiama sul punto un orientamento consolidato, tra cui Cass. n. 1519 del 2017, Cass. n. 13112 del 2020 e Cass. n. 4829 del 2015, e ribadisce che la prova richiesta al contribuente è analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni singola movimentazione.
La Corte ricorda poi l’insegnamento di Cass. n. 6874 del 2023, che in applicazione dei principi della Corte cost. n. 10 del 2023 ha riconosciuto al contribuente imprenditore la possibilità di eccepire l’incidenza percentuale dei costi sui prelievi non giustificati, demandando al giudice di merito la loro quantificazione, anche in via presuntiva o con consulenza tecnica d’ufficio.
Nel caso concreto, la ricorrente sosteneva che l’applicazione di tali principi presuppone l’esercizio di un’attività imprenditoriale, non dimostrata dall’Ufficio. La Corte chiarisce che gli accertamenti bancari possono far emergere ricavi occulti anche verso contribuenti non imprenditori, con il solo limite dell’inutilizzabilità reddituale dei prelevamenti. Tuttavia il giudice di appello si è limitato ad affermare l’esistenza di un rapporto di collaborazione commerciale con un terzo, senza specificarne la natura imprenditoriale, professionale o saltuaria.
Poiché l’attività imprenditoriale comporta la considerazione anche dei prelevamenti, mentre l’attività professionale o saltuaria solo dei versamenti, l’accertamento è incompleto. La sentenza è pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese.
Nota della Redazione
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