Reddito sintetico va inquadrato nella tipologia del Tuir (Cass. civ. Sez. V n. 4906 del 25.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico, il giudice di merito deve preventivamente inquadrare il maggior reddito imputato al contribuente in una delle tipologie previste dal Tuir. Tale qualificazione è presupposto necessario per individuare le norme che presiedono alla determinazione della base imponibile: soltanto se il reddito è qualificato come reddito d’impresa — con la necessaria specificazione dell’impresa esercitata — può operare la presunzione legale relativa che attrae nella base imponibile anche i prelevamenti dal conto corrente. Ove il reddito sia riconducibile al lavoro autonomo o all’esercizio d’impresa, il giudice del rinvio deve applicare i principi espressi dalla Corte costituzionale n. 228 del 2014 e n. 10 del 2023.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate rettificava la dichiarazione dei redditi del contribuente per un anno d’imposta risalente, accertando sinteticamente un maggior reddito imponibile e recuperando a tassazione Irpef, Ilor, contributo SSN e relative sanzioni. L’atto traeva origine da una verifica fiscale della Guardia di Finanza condotta a carico di una società di cui il contribuente era socio, con indagini bancarie estese ai soci e a terzi.
Il giudice di primo grado annullava l’avviso di accertamento; la sentenza d’appello, che aveva ridotto la pretesa, veniva cassata dalla Corte di Cassazione. In sede di rinvio la Commissione tributaria regionale accoglieva integralmente l’appello dell’ufficio, confermando l’atto impositivo. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara anzitutto inammissibile il controricorso dell’Agenzia delle Entrate, perché privo dei requisiti di cui all’art. 370, comma 2, cod. proc. civ. e contenente le stesse mancanze nella copia analogica depositata.
Il primo motivo, con cui si censurava l’omessa pronuncia sull’inammissibilità dell’appello per difformità tra copia notificata e copia depositata, è dichiarato inammissibile: il giudizio di rinvio ha carattere chiuso e non consente di sollevare questioni pregiudiziali di rito attinenti all’introduzione del giudizio di appello, non affrontate nella pronuncia di cassazione.
Quanto alla mancata instaurazione del contraddittorio preventivo, la Corte conferma l’orientamento secondo cui l’invito a fornire chiarimenti sulle movimentazioni bancarie è per l’ufficio una mera facoltà, non un obbligo, sicché dalla sua omissione non deriva alcuna illegittimità della rettifica. Analogamente, l’autorizzazione alle indagini bancarie esplica funzione organizzativa interna: la sua mancata allegazione non vizia l’avviso, salvo che ne sia derivato un concreto pregiudizio.
Il nucleo del provvedimento riguarda il quarto e il sesto motivo, esaminati congiuntamente e accolti. La sentenza impugnata non inquadra il maggior reddito imputato in alcuna tipologia del Tuir. Tale previo inquadramento è imprescindibile, poiché solo per il reddito d’impresa opera la presunzione legale relativa che include i prelevamenti nella base imponibile. Si impone quindi un nuovo rinvio al giudice di merito per determinare esattamente la tipologia di reddito, con applicazione, ove del caso, dei principi delle pronunce della Corte costituzionale in materia.
Il ricorso è pertanto accolto nei motivi quarto e sesto, rigettato nel resto; la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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