Operazioni oggettivamente inesistenti: onere della prova a carico dell’Amministrazione, che non può fare affidamento sul solo PVC (Cass. civ. Sez. 5 n. 10190 del 19.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria che contesti al contribuente l’indebita detrazione dell’IVA o l’indebita deduzione di costi ha l’onere di provare, anche in forma indiziaria o presuntiva, che l’operazione non è mai stata posta in essere, non essendo richiesta la dimostrazione della mala fede del contribuente. Una volta assolta tale prova, spetta al contribuente offrire la rigorosa prova contraria dell’effettiva esistenza delle operazioni, che non può essere assolta con la mera esibizione della fattura o la dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili. La valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi è sindacabile in cassazione se il giudice di merito non abbia fatto buon uso del materiale indiziario, omettendo una valutazione di sintesi e globale degli elementi acquisiti. Il processo verbale di constatazione, munito di fede privilegiata, non è tuttavia sufficiente a fondare l’accertamento laddove richiami elementi, come una contabilità occulta, mai allegati al processo.
Il Fatto
All’esito di una verifica condotta dalla Guardia di Finanza, alla società, operante nel settore della lavorazione dei metalli, erano notificati avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2016/2020. L’Amministrazione finanziaria contestava il coinvolgimento in operazioni oggettivamente inesistenti, in quanto le fatture ricevute da una società fornitrice e dalle sue controllate, ritenute mere cartiere, erano qualificate come false. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso della società avverso l’avviso relativo all’anno 2018, e la Corte di giustizia tributaria di II grado della Campania respingeva l’appello dell’Ufficio, ritenendo che gli elementi presuntivi addotti non raggiungessero la soglia della prova indiziaria grave, precisa e concordante.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminate preliminarmente e rigettate le eccezioni di inammissibilità del ricorso erariale, affronta il merito della controversia, incentrato sulla corretta applicazione delle regole di distribuzione dell’onere probatorio in materia di operazioni oggettivamente inesistenti. Il ricorrente, con un unico motivo, denunciava la falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., nonché delle norme in materia di accertamento e di valore probatorio del processo verbale di constatazione, sostenendo che il giudice di merito avesse malgovernato le regole sulla prova presuntiva.
La Corte richiama il consolidato principio per cui, una volta che l’Amministrazione finanziaria abbia dimostrato, anche mediante presunzioni semplici, l’oggettiva inesistenza delle operazioni, l’onere della prova contraria si trasferisce al contribuente, il quale non può limitarsi a esibire la fattura o a comprovare la regolarità formale delle scritture contabili, trattandosi di elementi facilmente falsificabili e normalmente impiegati per simulare un’operazione fittizia. Tuttavia, l’onere probatorio iniziale grava incondizionatamente sull’Amministrazione, che deve fornire la prova, diretta o indiziaria, della fittizietà dell’operazione, anche attraverso elementi come l’assenza di una idonea struttura organizzativa (locali, mezzi, personale, utenze) della società emittente.
Quanto al controllo sulla valutazione degli indizi, la Suprema Corte chiarisce che, sebbene la selezione degli elementi indiziari spetti al giudice di merito, la corretta applicazione dell’art. 2729 c.c. è soggetta al sindacato di legittimità qualora emerga che il giudice, violando i criteri giuridici di formazione della prova critica, non abbia effettuato una valutazione di sintesi, negando o attribuendo valore ai singoli elementi in modo atomistico. La gravità, precisione e concordanza degli indizi devono infatti essere ricavate da un giudizio globale, in cui un indizio rafforza l’altro in un vicendevole completamento.
Applicando tali principi al caso di specie, la Corte ritiene corretta la sentenza impugnata. Il giudice d’appello aveva rilevato che l’accertamento era imperniato su due riscontri principali: il rinvenimento di una contabilità occulta presso la fornitrice, richiamata nel PVC ma mai allegata al processo, e l’esistenza di movimentazioni finanziarie non pacificamente riconducibili alla società contribuente. La Corte stigmatizza la pretesa dell’Amministrazione di considerare esistente la contabilità occulta per il solo fatto che fosse richiamata in un atto dotato di fede privilegiata, ovvero di invocare l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti della parte contribuente, onere che spettava incondizionatamente all’Ufficio. In assenza di un solo significativo elemento, anche solo indiziario, idoneo a dimostrare la natura di cartiera della società fornitrice, il ricorso erariale viene rigettato, con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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