Accertamento fondato su contabilità irregolare e saldi: inammissibile il ricorso che non confronta la ratio decidendi (Cass. civ. Sez. 5 n. 23025 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancanza di motivazione rilevante ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e dell’art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, riconducibile alla nullità di cui all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., si configura solo in presenza di motivazione apparente, di un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o di una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, restando escluso ogni rilievo del semplice difetto di sufficienza. Il ricorso per cassazione è un mezzo di impugnazione a critica vincolata; è inammissibile, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c., il motivo che non individui la statuizione censurata e non si confronti con la ratio decidendi del giudice di merito, risolvendosi in una generica esposizione delle ragioni dell’ufficio o in una critica astratta.
Il Fatto
La controversia traeva origine da un avviso di accertamento analitico induttivo emesso nei confronti di una società per Ires, Irap e Iva relativamente all’anno d’imposta 2006. L’accertamento, basato sul processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, contestava la irregolare tenuta della contabilità a fronte di numerose movimentazioni finanziarie non giustificate sui conti di mastro Cassa Contanti, Banche c/c e Soci c/finanziamenti infruttiferi.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della società e la Commissione tributaria regionale rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate, ritenendo che le contestazioni non consentissero al contribuente di conoscere i rilievi e di approntare una difesa e che l’accertamento fondato sui soli saldi integrasse un divieto di doppia presunzione. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente precisato che l’oggetto del giudizio, come emergente dalla sentenza impugnata, riguardava l’anno d’imposta 2006 e consisteva nella omessa contabilizzazione di componenti positivi di reddito e nella omessa autofatturazione di costi, sulla base dei riscontri della contabilità, e non in operazioni oggettivamente inesistenti, come sostenuto dall’Agenzia. Tale precisazione ha condizionato l’esame dei motivi di ricorso.
Il primo motivo, concernente la nullità della sentenza per motivazione apparente, è stato ritenuto infondato. Richiamando il costante orientamento delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, la Corte ha ribadito che la motivazione apparente ricorre solo quando le argomentazioni siano obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito dal giudice. Nel caso di specie, la CTR aveva espresso una ratio decidendi chiara e comprensibile, fondata sull’inattendibilità dei risultati dell’accertamento basato su contabilità irregolare e per saldi.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: l’affermazione della CTR circa l’opportunità di procedere con l’accertamento induttivo ex art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973 o con indagini finanziarie ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973 non costituiva un’autonoma ratio decidendi, ma una mera osservazione critica successiva all’esposizione della reale motivazione.
Il terzo, il quarto e il quinto motivo sono stati dichiarati inammissibili per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c. I motivi, a critica vincolata, non individuavano la statuizione censurata e non si confrontavano con la ratio decidendi della CTR, limitandosi a riproporre le ragioni dell’ufficio e a citare precedenti giurisprudenziali in tema di operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti, questioni estranee all’oggetto del giudizio. La Corte ha richiamato i principi delle Sezioni Unite n. 7074/2017 e n. 23745/2020, secondo cui il motivo che non identifichi l’errore della decisione impugnata costituisce un “non motivo”.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna dell’Agenzia delle entrate alla rifusione delle spese di lite e statuizione sulla non applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.