Amministrazione di sostegno: la volontà della beneficiaria prevale sul conflitto familiare (Trib. Venezia 19/03/2026)
Tribunale di Venezia, Sezione Seconda Civile, ordinanza del 19 marzo 2026
Il caso
Una donna di ottantotto anni ha impugnato il decreto di apertura dell’amministrazione di sostegno nella parte in cui le attribuiva un amministratore esterno alla famiglia, dotato di poteri di rappresentanza. La beneficiaria chiedeva che fosse nominata la figlia da lei indicata e che la misura fosse limitata a funzioni di assistenza.
Dall’audizione personale è emersa una volontà lucida e consapevole: la donna comprendeva la necessità di un sostegno nella gestione dei propri interessi, ma conservava la capacità di decidere e aveva espresso con chiarezza la preferenza per la figlia.
La misura deve rispettare la persona
Il Collegio ha ricordato che l’amministrazione di sostegno deve essere modellata sulle concrete esigenze del beneficiario e contenuta entro i limiti strettamente necessari. Quando la persona conserva capacità decisionale, l’intervento non può trasformarsi in una sostituzione generalizzata della sua volontà.
La volontà consapevole del beneficiario costituisce il criterio centrale nella scelta dell’amministratore e nella delimitazione dei suoi poteri; la protezione deve affiancare la persona, non espropriarla delle decisioni che è ancora in grado di assumere.
Il Tribunale ha richiamato l’articolo 408 del codice civile e la giurisprudenza di legittimità secondo cui la designazione espressa dall’interessato deve ricevere la massima considerazione, salvo l’esistenza di gravi ragioni contrarie.
Il conflitto tra familiari non basta
La conflittualità tra i figli non è stata ritenuta, da sola, sufficiente a giustificare la nomina di un professionista estraneo. Per superare la preferenza della beneficiaria occorre dimostrare che il contrasto familiare sia concretamente destabilizzante o pregiudizievole per lei. Nel caso esaminato, questa prova non era emersa.
La decisione
Il reclamo è stato accolto. Il decreto è stato modificato prevedendo per l’amministratore poteri di assistenza, anziché di rappresentanza, e il professionista nominato in precedenza è stato sostituito con la figlia indicata dalla beneficiaria. Le spese sono state compensate.
Provvedimento integrale: scarica il PDF