Assegno divorzile: funzione assistenziale subordinata alla prova della non autosufficienza economica (Cass. civ. Sez. I n. 15986 del 15.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento dell’assegno divorzile, cui va attribuita funzione assistenziale, perequativa e compensativa ai sensi dell’art. 5, comma 6, legge n. 898 del 1970, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Ove non sia accertabile la componente perequativo-compensativa, il giudice deve verificare con rigore i presupposti della sola finalità assistenziale, parametrando la disparità economica a un’effettiva e concreta non autosufficienza economica del richiedente. Tale condizione non può desumersi dall’opacità documentale della parte, ma va dimostrata da chi la invoca, con onere probatorio che grava sul richiedente l’assegno.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un giudizio di divorzio nel quale il Tribunale, riuniti i procedimenti di separazione e di divorzio, aveva posto a carico dell’ex coniuge un assegno divorzile di importo mensile limitato, rigettando la domanda di addebito della separazione.

La Corte d’appello, in parziale accoglimento dell’appello principale, ha confermato il rigetto dell’addebito e riconosciuto all’ex coniuge debole un assegno divorzile fondato sulla sola natura assistenziale della prestazione, respingendo l’appello incidentale volto alla restituzione delle somme percepite a titolo di mantenimento dopo la sentenza parziale sullo status. Il ricorrente ha impugnato la decisione per cassazione con cinque motivi; la controricorrente ha proposto ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

La Corte ha esaminato per prima la censura relativa ai criteri di attribuzione dell’assegno divorzile e ne ha rilevato la fondatezza. Il collegio ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui la prestazione ha funzione composita, assistenziale, perequativa e compensativa, e ha ribadito che l’attribuzione presuppone l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi e dell’impossibilità oggettiva di procurarseli.

Il punto decisivo riguarda la sola componente assistenziale. La Corte ha osservato che, esclusi i presupposti della funzione perequativa, il giudice di merito ha riconosciuto l’assegno in ragione della natura assistenziale senza dar conto dei relativi presupposti e senza considerare che essi debbono essere dimostrati dal richiedente. La funzione assistenziale opera quando l’assegno serve a supplire alla carenza di altri strumenti idonei a garantire un’esistenza dignitosa, in ipotesi di effettiva e concreta non autosufficienza economica.

Il collegio ha precisato che, quando manca la prova del nesso tra lo squilibrio e le scelte di vita coniugale, l’assegno può essere giustificato da una esigenza strettamente assistenziale solo se il coniuge più debole non ha mezzi sufficienti per un’esistenza dignitosa e non può procurarseli per ragioni oggettive. Nella valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali, la non autosufficienza deve essere accertata con indici significativi, non potendosi far discendere il bisogno dalla sola incapacità di documentare la propria situazione reddituale.

Su questa base la Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale, dichiarando assorbiti gli altri, ed ha esaminato i profili del ricorso incidentale condizionato. Ha ritenuto inammissibile la censura sull’omessa ammissione della prova testimoniale, richiamando i limiti della deducibilità del vizio di motivazione, e parimenti inammissibile il motivo sull’addebito della separazione, in quanto volto a una revisione nel merito del giudizio di fatto. La sentenza è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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