Addebito separazione e assegno: sindacato di legittimità e questione infondata (Cass. civ. Sez. I n. 18952 del 10.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di separazione personale, le censure che contestano la ricostruzione del fatto e il peso probatorio attribuito alle testimonianze non integrano il vizio di violazione di legge, ma sollecitano un inammissibile riesame del merito, riservato al giudice di secondo grado. Il discrimine tra violazione di legge e vizio di motivazione è segnato dalla circostanza che solo la seconda censura è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 156 c.c., che ricollega alla pronuncia di addebito la perdita del diritto all’assegno di mantenimento: il bilanciamento tra ragioni della solidarietà coniugale e rispetto degli obblighi matrimoniali è rimesso alla discrezionalità legislativa, e al coniuge bisognoso non manca il soccorso degli alimenti.
Il Fatto
Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 1536/2023, pronunciò la separazione personale con addebito alla moglie. Il giudizio era stato introdotto dal marito e poi riunito al ricorso analogo depositato dalla moglie. Dal matrimonio, celebrato in regime di separazione dei beni, erano nati tre figli, ormai maggiorenni ma non autosufficienti.
Ai sensi dell’art. 156 c.c., stante l’addebito a carico della moglie, il Tribunale escluse i presupposti per riconoscere in suo favore un assegno di mantenimento, riducendo l’importo già vigente per la contribuzione al mantenimento dei figli e ponendo a carico del padre le spese straordinarie. La Corte d’appello di Firenze, con la sentenza qui impugnata, respinse l’appello confermando l’addebito e il mancato riconoscimento dell’assegno. La moglie ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
I primi cinque motivi denunciano la violazione degli artt. 143 e 151 c.c., oltre a profili di art. 244 c.p.c., art. 2697 c.c. e asserito travisamento della prova. La Corte li tratta congiuntamente e li dichiara inammissibili perché di merito.
Il vizio di violazione di legge presuppone un problema interpretativo della fattispecie astratta. L’erronea ricognizione della fattispecie concreta, invece, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito ed è censurabile solo sotto il profilo della motivazione. Nel caso di specie la ricorrente, lamentando la violazione degli obblighi matrimoniali, censura in realtà la ricostruzione fattuale e sollecita un diverso apprezzamento dell’istruttoria, già esaminata dalla Corte territoriale.
Richiamando la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 24054/2017, Cass. S.U. 8053/2014, Cass. n. 27415 del 2018), la Corte ribadisce che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se i fatti storici rilevanti sono stati comunque presi in considerazione. L’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità delle prove e la scelta di quelle idonee sono riservati al giudice del merito, restando insindacabile in cassazione il peso probatorio attribuito a talune testimonianze rispetto ad altre (Cass. 21187/2019).
Quanto all’art. 244 c.p.c., la Corte esclude la nullità dei capitoli di prova, adeguatamente circostanziati nel tempo e nello spazio. Quanto al travisamento della prova, il relativo vizio trova rimedio nella revocazione per errore di fatto, ovvero, se riflette la lettura del fatto prospettata da una parte, va fatto valere ai sensi dell’art. 360, nn. 4 o 5, c.p.c. (Cass. Sez. U. n. 5792 del 05.03.2024); nella specie la censura sollecita solo un diverso apprezzamento del materiale probatorio.
Il sesto motivo, sulla perdita dell’assegno ex art. 156 c.c., è dichiarato infondato. La questione di legittimità costituzionale, rilevante ma manifestamente infondata, è respinta: il bilanciamento tra solidarietà e obblighi matrimoniali è rimesso alla discrezionalità legislativa e le ragioni della solidarietà non restano neglette, perché al coniuge bisognoso è assicurato il soccorso degli alimenti. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
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