Indebito pensionistico provvisorio irripetibile per affidamento del percettore (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 263 del 23.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di indebito formatosi sul trattamento pensionistico provvisorio, lo spirare dei termini procedimentali per l’adozione del provvedimento definitivo non priva l’Amministrazione del potere-dovere di recupero. Sussiste tuttavia un legittimo affidamento del percettore in buona fede, opponibile in sede amministrativa e giudiziaria, che matura e si consolida nel tempo e rende irripetibile la somma erogata in via provvisoria. Tale affidamento va accertato in concreto, valutando il decorso del tempo, la rilevabilità dell’errore secondo l’ordinaria diligenza, le ragioni della modifica del trattamento provvisorio e il momento in cui l’Amministrazione ha conosciuto gli elementi necessari per la liquidazione definitiva.
Il Fatto
Un ex sottufficiale ha agito davanti alla Corte dei conti per ottenere l’accertamento del diritto alla pensione privilegiata vitalizia, con ascrizione alla sesta categoria della Tab. A, per un’infermità tiroidea derivante da carcinoma papillifero, a decorrere dal congedo. Il ricorrente ha chiesto inoltre l’annullamento, previa sospensione, della nota con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva disposto il recupero dell’indebito sulle somme già percepite a titolo provvisorio.
Nel giudizio si sono costituiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della Difesa, chiedendo il rigetto del ricorso e, in subordine, l’intervenuta prescrizione quinquennale degli arretrati. Il Ministero dell’Economia è stato estromesso con precedente sentenza non definitiva, che ha disposto l’acquisizione di un parere medico-legale all’U.M.L. presso il Ministero della Salute.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, relativo al trattamento privilegiato, il giudice ha aderito integralmente alle conclusioni del parere medico-legale. L’organo consulente ha escluso la dipendenza dell’infermità dal servizio sia in via causale sia in via concausale, valorizzando il modesto periodo di esposizione e l’assenza di fattori peculiari rispetto ai dati epidemiologici di riferimento, in linea con il giudizio già espresso dal Comitato di Verifica. La domanda di pensione privilegiata è stata pertanto rigettata.
Sul secondo motivo, concernente il recupero dell’indebito, la Corte ha ricostruito l’evoluzione della giurisprudenza contabile. Richiamando Sezioni Riunite n. 7/2007, ha ricordato che l’art. 162 d.P.R. n. 1092 del 1973 va letto alla luce della legge n. 241 del 1990: decorso il termine per il provvedimento definitivo, il recupero non è più esperibile per il consolidarsi dell’affidamento. Con Sezioni Riunite n. 7/2011 è stato però ribadito il potere di modifica del trattamento provvisorio, data la sua natura interinale, fino all’adozione del definitivo.
Le Sezioni Riunite n. 2/2012 hanno infine precisato che la sola scadenza dei termini non è ostativa al recupero, ma resta ferma la tutela del legittimo affidamento del percettore in buona fede, da individuare attraverso elementi concreti: decorso del tempo, rilevabilità dell’errore, ragioni della modifica e momento di conoscenza dell’Amministrazione.
Applicando tali principi, la Corte ha rilevato che il trattamento provvisorio è stato seguito dal decreto definitivo comunicato solo con nota del 3 maggio 2017 e che la nota di recupero è intervenuta dopo oltre sei anni. La condotta del ricorrente non ha inciso sull’errore dell’Amministrazione e sussistevano verbali medici favorevoli. Non osta l’annotazione di provvisorietà contenuta nel prospetto di liquidazione, trattandosi di clausola apposta a tutti i trattamenti erogati in via provvisoria. L’importo è stato pertanto dichiarato irripetibile, con interessi legali dalla domanda in conformità a Sezioni Riunite n. 33/2017. Le spese di lite sono state compensate.
Nota della Redazione
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