Cambio appalto e obbligo di riassunzione alle medesime condizioni contrattuali (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12866 del 10.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In caso di cessazione di appalto a parità di termini, modalità e prestazioni contrattuali, l’impresa subentrante è tenuta ad assumere gli addetti già impiegati nell’appalto da almeno quattro mesi alle medesime condizioni contrattuali in atto con l’azienda cessante, e non al solo minimo retributivo del CCNL applicato. Il rifiuto illegittimo dell’assunzione integra inadempimento di un’obbligazione contrattuale e non responsabilità precontrattuale. Il risarcimento comprende il danno emergente e il lucro cessante e va commisurato almeno alle retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito, salva la prova, a carico del datore inadempiente, di fatti limitativi della responsabilità.

Il Fatto

La lavoratrice era alle dipendenze di una società di facility, con inquadramento nel secondo livello del CCNL Multiservizi e mansioni di addetta alle pulizie. A seguito del cambio di appalto, il suo nominativo veniva inserito nell’elenco comunicato dalla società cessante alla nuova appaltatrice, che si era impegnata ad assumere i dipendenti impiegati nell’appalto. La società subentrante rifiutava però l’assunzione.

La lavoratrice agiva in giudizio per far accertare l’obbligo di assunzione e ottenere il risarcimento del danno. Il Tribunale accoglieva il ricorso, riconoscendo il diritto all’assunzione con le medesime mansioni e il medesimo inquadramento e condannando la società al risarcimento commisurato alle retribuzioni non percepite. La Corte d’Appello confermava la decisione. La società proponeva ricorso per cassazione con due motivi, poi esaminati congiuntamente perché connessi.

La Motivazione della Corte

La Corte ricorda anzitutto che la violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi è parificata alla violazione delle norme di diritto. Le clausole del contratto collettivo vanno quindi interpretate con i criteri di ermeneutica negoziale degli artt. 1362 cod. civ. e ss., senza che sia necessaria la specifica indicazione delle norme violate. In tema di interpretazione del contratto collettivo, il senso letterale delle espressioni e la ratio del precetto non seguono un ordine di priorità, ma vanno ugualmente apprezzati.

Il Collegio esamina l’art. 4 del CCNL per il personale dipendente da imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi del 31.5.2011. La lettera a) della norma, applicabile al caso di cessazione di appalto senza variazioni sostanziali, impegna l’impresa subentrante a garantire l’assunzione senza periodo di prova degli addetti presenti in organico sull’appalto da almeno quattro mesi. La questione di diritto è se il mantenimento dei livelli occupazionali comporti anche l’obbligo di riassumere alle medesime condizioni contrattuali.

La risposta è positiva. Il dato letterale della disposizione non limita espressamente il diritto e la ratio del precetto contrattuale lo conferma. Contribuisce in tal senso la fase preliminare del fenomeno successorio, con gli obblighi informativi posti a carico dell’azienda cessante e di quella subentrante, finalizzati a conoscere i soggetti da assumere e i compiti da essi svolti.

Se è garantito il mantenimento dei livelli occupazionali, in capo ai lavoratori con anzianità superiore a quattro mesi sussiste una situazione soggettiva di diritto, tutelabile ex art. 2932 cod. civ., cui corrisponde l’obbligo della subentrante di assumere. La tutela richiede però che mansioni e qualifica siano determinate o determinabili e non possono che essere le medesime rivestite nell’azienda cessante. L’esclusione del periodo di prova conferma questa lettura, perché non è plausibile un’assunzione per mansioni diverse senza valutazione delle capacità del lavoratore.

La tutela non è assimilabile a quella dell’art. 2112 cod. civ., che garantisce la conservazione di tutti i diritti derivanti dal rapporto con l’impresa cedente: la norma collettiva riguarda solo il mantenimento dei livelli occupazionali alle medesime condizioni contrattuali. Quanto ai profili risarcitori, il lavoratore ha diritto all’integrale ristoro del danno. Il rifiuto di assumere genera responsabilità contrattuale a contenuto risarcitorio che, ex art. 1223 cod. civ., comprende danno emergente e lucro cessante, da commisurare almeno alle retribuzioni che sarebbero state percepite, salva la prova di fatti limitativi ex artt. 1223 e 1227 cod. civ. Il ricorso è rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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