Consiglieri non esecutivi di banca responsabili per carenza di informazione (Cass. civ. Sez. II n. 31850 del 05.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità dei consiglieri non esecutivi di società autorizzate alla prestazione di servizi di investimento, è richiesto a tutti gli amministratori, nominati in ragione della loro specifica competenza anche nell’interesse dei risparmiatori, di svolgere i compiti affidati dalla legge con particolare diligenza. Anche in presenza di organi delegati sussiste il dovere dei singoli consiglieri di valutare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo e contabile e il generale andamento della gestione, nonché l’obbligo, in ipotesi di conoscenza o conoscibilità di irregolarità commesse nella prestazione dei servizi di investimento, di assumere ogni opportuna iniziativa perché la società si uniformi a un comportamento diligente, corretto e trasparente. Il dovere di agire informati, sancito dagli artt. 2381, commi 3 e 6, e 2392 cod. civ., non va rimesso alle segnalazioni provenienti dagli amministratori delegati. Quanto al profilo probatorio, spetta a chi afferma la responsabilità allegare e provare, a fronte dell’inerzia dei consiglieri non delegati, l’esistenza di segnali d’allarme, anche impliciti nelle anomale condotte gestorie; assolto tale onere, grava sugli amministratori la prova della condotta attiva dovuta o della causa esterna. La responsabilità per l’illecito amministrativo segue la presunzione di colpa posta dall’art. 3 della legge n. 689 del 1981, con onere del trasgressore di provare di aver agito senza colpa.
Il Fatto
La Consob applicò a tre componenti del consiglio di amministrazione di una banca, in carica dal 26 aprile 2014 al 5 maggio 2016, una sanzione pecuniaria per una serie di violazioni della disciplina dei servizi di investimento: carenze procedurali in materia di adeguatezza delle operazioni, irregolarità nei trasferimenti tra privati di azioni della banca e nei finanziamenti concessi ai clienti per l’acquisto di azioni proprie, gestione irregolare degli ordini dei clienti e carenze nel processo di pricing delle azioni di propria emissione.
Gli amministratori impugnarono la delibera sanzionatoria. La Corte d’Appello di Venezia respinse le doglianze, escluse le questioni preliminari — tra cui la decadenza ex art. 195 TUF e il ne bis in idem — e li ritenne responsabili, rideterminando solo in parte la sanzione. Avverso tale pronuncia i consiglieri proposero ricorso per cassazione affidato a sei motivi; la Consob resistette con controricorso.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, relativo al termine decadenziale di centottanta giorni per la contestazione degli addebiti, la Corte ha ribadito che il termine decorre non dalla constatazione del fatto, cioè dalla data di acquisizione della notizia dell’illecito, ma dal momento dell’accertamento del fatto, ossia dal giorno in cui l’autorità ha completato l’attività istruttoria finalizzata a verificare la sussistenza dell’infrazione, richiamando Cass. Sez. 2 n. 26766 del 15/10/2024. Nel caso concreto la Corte d’appello, con giudizio di fatto a essa riservato, ha stabilito che tutte le contestazioni sono state mosse nel rispetto del termine decorrente dal completamento dell’attività di accertamento.
Il secondo motivo, sull’omessa pronuncia circa l’estensione dell’eccezione di decadenza alle contestazioni ulteriori, è stato dichiarato inammissibile: la Corte territoriale si è comunque pronunciata anche sulle altre violazioni, richiamando per tutte i medesimi principi e affermando che, essendo state le contestazioni notificate in data 3 maggio 2016, il termine risulta ampiamente rispettato.
Il nucleo del provvedimento è affrontato con il terzo motivo, sul dovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi di una banca. La Corte ha confermato che tale dovere non è rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni degli amministratori delegati: i consiglieri devono possedere ed esprimere costante e adeguata conoscenza del business bancario e, essendo compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall’intero consiglio, hanno l’obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree della banca e di attivarsi per esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte degli organi esecutivi (richiamata Cass. n. 2620 del 2021). Dal canto probatorio, spetta a chi afferma la responsabilità provare i segnali d’allarme; assolto tale onere, gli amministratori devono provare la condotta attiva dovuta o la causa esterna (Cass. n. 32010 del 2024; Cass. n. 5606 del 2019).
Quanto alla dedotta inesigibilità delle condotte, la Corte ha escluso che il giudice di merito abbia affermato una responsabilità oggettiva. Opera infatti l’art. 3 della legge n. 689 del 1981, che pone a carico dell’autore del fatto vietato una presunzione di colpa, con onere del trasgressore di provare l’assenza di colpevolezza; in presenza di accertate carenze procedurali e organizzative spetta agli amministratori dimostrare di aver adempiuto diligentemente agli obblighi di settore (Cass. Sez. Un. n. 20930/2009; Cass. n. 9546/2018; Cass. n. 1529/2018).
Il quinto e il sesto motivo sono stati dichiarati inammissibili: il primo, perché non si è in presenza di omesso esame di fatti storici ma di elementi istruttori, già valutati dal giudice di merito (Cass. n. 17005 del 2024); il secondo, perché la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. consente di denunciare solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, secondo il “minimo costituzionale” tracciato da Cass. Sez. Un. n. 8053 del 07/04/2014, non ravvisabile nella specie. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese di legittimità e obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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