Cartella a società di persone, soci non litisconsorti necessari (Cass. civ. Sez. V n. 10579 del 23.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione della cartella esattoriale relativa a imposte già accertate e imputate ai soci di una società di persone, i soci non sono litisconsorti necessari. La controversia non verte sull’accertamento del maggior reddito societario, ma si colloca nella fase esecutiva e riscossiva di imposte derivanti da reddito già accertato. L’atto impugnato non comporta alcuna rettifica dei redditi della società né di quelli dei soci, sicché resta in gioco soltanto una questione di solidarietà passiva, disciplinata dall’art. 2313 c.c. Il principio di unitarietà dell’accertamento, che impone la partecipazione di società e soci al medesimo procedimento, opera nel giudizio di impugnazione dell’accertamento e non si estende alla fase di riscossione.
Il Fatto
Il contribuente impugna un’intimazione di pagamento e le cartelle sottese, intestate a una società in accomandita semplice, sostenendo che i debiti siano insussistenti perché oggetto di sentenze passate in giudicato a lui favorevoli. La Commissione Tributaria Regionale aveva respinto l’appello, confermando la legittimità degli atti.
Il ricorrente deduce la nullità del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio, perché la controversia era stata introdotta dal solo socio accomandatario e decisa nei soli suoi confronti. Con un secondo motivo lamenta l’omessa considerazione degli annullamenti ottenuti dalla società e dai soci.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto la questione del litisconsorzio necessario. È pacifico tra le parti che l’intimazione impugnata si riferisca alla società e che il giudizio di merito sia stato promosso e deciso nei confronti del solo socio accomandatario.
Il ricorrente invoca il principio consolidato secondo cui l’unitarietà dell’accertamento e l’automatica imputazione dei redditi ai soci comportano che il ricorso tributario, proposto anche avverso un solo atto da uno dei soci o dalla società, riguardi inscindibilmente società e tutti i soci, salvo questioni personali. Richiama sul punto Sezioni Unite n. 14815 del 2008.
La Corte distingue però la fattispecie. In caso di impugnazione di una cartella non si verte in tema di accertamento del maggior reddito societario, ma ci si trova nella fase esecutiva e riscossiva di imposte derivanti da un reddito già accertato e imputato ai soci. L’atto impugnato non determina alcuna rettifica dei redditi della società né di quelli dei soci.
Richiamando Cass. n. 9527 del 2016, che il Collegio condivide, si afferma che nella controversia avente ad oggetto la liquidazione di IVA, IRAP e ritenute alla fonte, dovute da una società di persone e risultanti dalla dichiarazione, i soci non sono litisconsorti necessari: si pone solo una questione di solidarietà passiva ex art. 2313 c.c.
Il secondo motivo è dichiarato palesemente infondato: i giudici di merito avevano accertato che le sentenze allegate riguardano cartelle del tutto diverse da quelle intimate con l’atto impugnato. Ne discende il rigetto del ricorso, con condanna alle spese e obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.