Accertamento induttivo legittimo anche con contabilità regolare se antieconomica (Cass. civ. Sez. 5 n. 21732 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l’Amministrazione finanziaria può legittimamente determinare il reddito del contribuente in via induttiva, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, anche in presenza di una contabilità formalmente regolare, qualora questa sia intrinsecamente inattendibile per l’antieconomicità del comportamento del contribuente, desumibile anche da un unico elemento presuntivo purché preciso e grave, come l’abnormità della percentuale di ricarico. Le percentuali di ricarico accertate per un determinato periodo d’imposta costituiscono validi elementi indiziari per la ricostruzione dei ricavi di altri periodi, potendo il contribuente contrastare la presunzione solo fornendo la prova contraria di eventuali mutamenti del mercato o della propria attività.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate, a seguito di un processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, notificava al contribuente, titolare di un’impresa individuale operante nella grande distribuzione, tre avvisi di accertamento per gli anni 2007 e 2008, contestando maggiori ricavi determinati con metodo analitico-induttivo e applicando una percentuale di ricarico ritenuta congrua.
La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, riducendo l’aliquota del ricarico medio ponderato. La Commissione Tributaria Regionale, invece, accogliendo l’appello del contribuente, annullava gli avvisi, ritenendo insussistenti i presupposti per la ricostruzione induttiva in presenza di contabilità regolarmente tenuta. Avverso tale sentenza, l’Ufficio proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente disatteso l’eccezione di inammissibilità del ricorso, rilevando che la doglianza dell’Ufficio censurava la non corretta applicazione delle regole giurisprudenziali in tema di accertamento analitico-induttivo.
Nel merito, la Suprema Corte ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità secondo cui l’Amministrazione finanziaria può rettificare il reddito in via induttiva anche in presenza di contabilità formalmente regolare, quando questa sia intrinsecamente inattendibile per l’antieconomicità della gestione. Tale inattendibilità può essere desunta anche da un unico elemento presuntivo, purché preciso e grave, come l’abnormità della percentuale di ricarico, ovvero da presunzioni semplici gravi, precise e concordanti basate sulle incongruenze tra ricavi dichiarati e condizioni di esercizio dell’attività (cfr. Sez. 5, n. 27552/2018 e Sez. 5, n. 24773/2025).
La Corte ha inoltre evidenziato che la dichiarazione di perdite o utili irrisori in assenza di eventi straordinari integra già di per sé un comportamento anomalo sufficiente a giustificare la rettifica. Ha infine ribadito che le percentuali di ricarico accertate in un anno valgono come indizi per gli anni precedenti o successivi, gravando sul contribuente, quale soggetto più vicino alla prova, l’onere di dimostrare eventuali mutamenti del mercato che giustifichino percentuali diverse (cfr. Sez. 5, n. 11717 del 2022).
Avendo la CTR disatteso tali principi, la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui ha demandato anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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