Motivazione sintetica ma non apparente e onere di autosufficienza del ricorso (Cass. civ. Sez. V n. 21914 del 30.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La motivazione apparente ricorre quando il provvedimento, pur materialmente esistente, espone argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito dal giudice, così da non consentire alcun controllo sull’esattezza del ragionamento. Ad essa è omogenea la motivazione perplessa o incomprensibile e integra parimenti error in procedendo la motivazione contraddittoria, per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, mentre resta estranea al sindacato di legittimità la mera motivazione insufficiente. Non è affetta dal vizio la sentenza che, pur sintetica, evidenzi la ratio decidendi e indichi le prove su cui si fonda il convincimento. Il motivo di ricorso che denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando richiama atti di cui non trascrive il contenuto rilevante né indica il luogo di reperimento, in violazione del principio di autosufficienza.

Il Fatto

La Commissione tributaria regionale del Lazio, Sezione staccata di Latina, rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente contro un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relativi all’anno d’imposta 2007. L’accertamento induttivo parziale riguardava il reddito di una ditta individuale, in capo alla contribuente, che aveva omesso la presentazione della dichiarazione.

La CTR confermava la decisione di prime cure, ritenendo che il giudice avesse valutato la documentazione prodotta senza necessità di confutare ogni singola argomentazione e che non sussistesse il vizio di omessa pronuncia. L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione con due motivi; la contribuente restava intimata.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per aver la CTR reso motivazione apparente in ordine all’esame dei fatti compiuto dai primi giudici. Il motivo è infondato.

La Corte richiama la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 22232 del 2016 e n. 16599 del 2016: la motivazione apparente si configura quando le argomentazioni non rendono percepibili le ragioni della decisione. Il vizio deve risultare dal testo della sentenza, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, e integra un error in procedendo. A tale ipotesi è omogenea la motivazione perplessa o incomprensibile; è invece escluso il sindacato sulla motivazione insufficiente, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014.

Nel caso concreto, la CTR ha ritenuto corretta la motivazione del primo giudice, che aveva esaminato la documentazione e considerato la contribuente estranea alla gestione dell’impresa, affermando che il giudice di merito non è tenuto a esaminare tutti i documenti prodotti. La Corte conclude che si tratta di motivazione sintetica ma non contraria al minimo costituzionale, perché idonea a evidenziare la ratio decidendi.

Il secondo motivo, relativo all’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., è inammissibile sotto due profili. Quanto al primo, la Corte ribadisce che le disposizioni dell’art. 54 del d.l. n. 83/2012 e i limiti della doppia conforme ex art. 348-ter cod. proc. civ. si applicano anche al ricorso avverso la sentenza della CTR, non avendo il giudizio di legittimità tributario connotazioni di specialità, limitandosi l’art. 54, comma 3-bis a preservare la specialità del merito. Nel caso di specie, i fatti rilevanti sono stati esaminati dai giudici di merito.

Quanto al secondo profilo, il motivo difetta di specificità: il ricorso richiama una sentenza penale senza trascriverne il contenuto rilevante né indicare il luogo di reperimento negli atti di merito. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 8950 del 2022 e la Cass. n. 12481 del 2022 sul principio di autosufficienza. Il ricorso è pertanto rigettato, con nulla per le spese in ragione della mancata costituzione della contribuente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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