Accertamento induttivo, onere di allegare fatti concreti a sostegno del ricarico (Cass. civ. Sez. V n. 9128 del 07.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento induttivo fondato sul art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, il ricorso per cassazione che si limiti a invocare l’applicazione di una percentuale di ricarico senza allegare e precisare elementi fattuali rispondenti a uno standard minimale di concretezza è inammissibile, perché non lascia cogliere in cosa consista la dedotta violazione di legge e ambisce a un sindacato di merito interdetto al giudice di legittimità. La motivazione della sentenza di merito, benché scarna e asciutta, non integra il vizio di motivazione apparente quando lascia cogliere la propria ratio decidendi, poiché il sindacato di legittimità resta circoscritto alla verifica del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost.
Il Fatto
L’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate effettuava una verifica nei confronti di una società esercente attività di bar e caffè, che consegnava la documentazione richiesta come da invito disposto ai sensi dell’art. 32 d.P.R. n. 600/1973. All’esito dell’esame, l’Ufficio rilevava comportamenti antieconomici per più periodi di imposta e, in relazione all’anno 2005, provvedeva a rideterminare un maggior reddito ai sensi dell’art. 40 d.P.R. n. 600/1973, ricostruendo in via indiretta ricavi non dichiarati e costi non di competenza, con conseguenti maggiori imposte ai fini IRES, IVA e IRAP e applicazione di sanzioni.
Il giudice tributario di primo grado accoglieva il ricorso della contribuente. La Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello erariale, ritenendo insussistente il presupposto delle gravi incongruenze legittimante l’emissione dell’avviso ai sensi dell’art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600/1973. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo l’Agenzia deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 39 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 2697 cod. civ., sostenendo che in presenza di determinati indici significativi e rivelatori operi la presunzione di esistenza di attività non dichiarate. La Corte ha ritenuto la censura inammissibile.
Il Collegio osserva che, ancorché la doglianza si incentri sul profilo dell’antieconomicità, essa non lascia cogliere in alcun modo in cosa la medesima si sostanzi. Vengono rappresentate perdite riferite agli esercizi precedenti a quello oggetto di causa, senza che emerga alcunché di specifico con riferimento al 2005: nulla di puntuale è contenuto nell’atto impositivo che deponga nel senso della violazione del precetto normativo indicato.
Quel che si evince dagli atti è, in altri termini, l’esercizio in perdita dell’attività dal 2001 al 2004. L’Agenzia, lungi dal precisare la difformità rispetto al paradigma legale, si limita a perorare l’applicazione di una percentuale di ricarico ponderata, sulla scorta di un’analisi a campione della merce commercializzata, senza allegare né precisare elementi fattuali rispondenti a uno standard minimale di concretezza. In tal guisa il motivo traligna dal perimetro del vizio della violazione di legge per ambire a un sindacato di merito interdetto in sede di legittimità, giacché riservato al giudice d’appello.
Il secondo motivo, con cui si prospettava la nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., è stato giudicato infondato. Benché sorretta da una motivazione scarna e asciutta, la sentenza d’appello lascia cogliere la propria ratio decidendi: esclude che siano stati allegati fatti certi e obiettivamente riscontrabili a sostegno del ragionamento presuntivo; esclude che sia riscontrabile una grave incongruenza con riguardo all’annualità 2005; evidenzia il mancato rispetto del contraddittorio.
La Corte richiama il principio secondo cui non sono ammissibili le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione, poiché il sindacato resta circoscritto alla verifica del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost., violato soltanto se la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa e obiettivamente incomprensibile (richiamate Cass. n. 7090 del 2022 e Cass. n. 22598 del 2018). Il ricorso è stato dunque rigettato.
Nota della Redazione
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