Spese di lite e soccombenza parziale nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 9860 del 15.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese. Il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa. Esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca quanto in quella di concorso con altri giusti motivi, sia la loro quantificazione, senza eccedere i limiti minimi e massimi fissati dalle tabelle vigenti.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia aveva parzialmente accolto l’appello della società contribuente, compensando per un terzo le spese di lite dei due gradi di giudizio.

La società resiste con controricorso. Il ricorso è affidato a un unico motivo, con cui si censura la statuizione sulle spese, asseritamente adottata nonostante la parziale conferma dei recuperi.

La Motivazione della Corte

La ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 546/1992, per avere il giudice di appello disposto la condanna dell’Agenzia al pagamento dei due terzi delle spese del primo e del secondo grado, con compensazione solo per il terzo residuo, pur in presenza di una parziale conferma dei recuperi.

La Corte disattende la censura. Richiama il costante orientamento secondo cui, in tema di condanna alle spese, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese.

Ne deriva che il sindacato di legittimità è limitato ad accertare che non risulti violato il principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa. Esula da tale controllo, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese, tanto nella soccombenza reciproca quanto nel concorso con altri giusti motivi, sia la loro quantificazione, entro i limiti minimi e massimi delle tabelle vigenti.

Il Collegio richiama sul punto Cass. n. 19613 del 2017, Cass. n. 8421 del 2017 e Cass. n. 13229 del 2011. Nel caso concreto la società contribuente non era risultata interamente vittoriosa, essendo intervenuta una parziale conferma dei recuperi: la condanna dell’Agenzia a una quota delle spese non integra quindi la violazione denunciata.

Il ricorso è pertanto respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con condanna della ricorrente al pagamento di quanto ivi indicato, oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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