Detrazione Iva e conoscibilità dell’evasione del fornitore (Cass. civ. Sez. V n. 10195 del 17.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla detrazione dell’Iva disciplinato dall’art. 19 del d.P.R. n. 633/1972 è connesso all’effettività dell’operazione e al suo corretto assoggettamento all’imposta, non alla formale corresponsione della stessa da parte del cedente. Il requisito sostanziale dell’inerenza e dell’effettività prevale sugli adempimenti formali, in coerenza con la sesta Direttiva CEE n. 77/388 e con la giurisprudenza della Corte di Giustizia. Tuttavia, la lotta contro frodi e abusi consente all’Amministrazione di negare la detrazione quando provi, con elementi oggettivi, che il cessionario sapeva o non poteva non sapere che l’operazione si iscriveva in un’evasione commessa dal fornitore. Il diniego è un’eccezione al principio fondamentale della detrazione e grava sull’Amministrazione l’onere di dimostrare gli elementi oggettivi della frode o della conoscibilità.
Il Fatto
La società contribuente, esercente attività di locazione immobiliare di beni propri, aveva portato in detrazione l’Iva relativa all’acquisto di un immobile e di attrezzature collegate, in parte chiesta a rimborso per il periodo d’imposta 2015. L’Agenzia delle entrate aveva recuperato l’imposta non ammessa in detrazione, contestando l’assenza dei requisiti sostanziali e la conoscibilità, da parte della cessionaria, del contesto di evasione in cui operava il cedente.
La Commissione Tributaria Provinciale aveva dichiarato inammissibile il ricorso della società; la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata aveva rigettato l’appello. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, deducendo nullità della sentenza per motivazione apparente, violazione dell’art. 39 del d.P.R. n. 600/1973, difetto di motivazione, violazione del contraddittorio endoprocedimentale e illegittimità delle sanzioni.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il vizio di motivazione, richiamando le Sezioni Unite n. 8053 del 2014: l’anomalia motivazionale censurabile in cassazione è solo quella che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, ossia la mancanza assoluta di motivazione, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o la motivazione perplessa e incomprensibile. La sentenza impugnata, pur riconoscendo la titolarità della partita Iva e la strumentalità dell’acquisto, ha esposto un percorso argomentativo idoneo a fare trasparire il fondamento della decisione, rispettando il minimo costituzionale di cui all’art. 111, sesto comma, Cost.
Sul merito della detrazione, la Corte ribadisce che il diritto alla detrazione richiede che l’Iva sia effettivamente dovuta e che l’operazione sia realmente posta in essere e assoggettata all’imposta. La giurisprudenza europea, richiamata nelle sentenze C-590/13 e C-227/21, distingue requisiti sostanziali e formali, precisando che solo la violazione dei primi, o quella dei secondi che impedisca la prova certa del rispetto dei sostanziali, legittima il diniego. È irrilevante, invece, che il fornitore abbia versato o meno l’imposta all’erario.
La Corte sottolinea poi che il diniego della detrazione è un’eccezione al principio fondamentale e che incombe all’Amministrazione dimostrare gli elementi oggettivi della frode o della conoscibilità. Nella specie, la Corte di Giustizia tributaria ha ritenuto assolto tale onere sulla base di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti: l’assenza dei requisiti dell’art. 19, la qualifica di privato del cedente, la sottoposizione dell’atto alla sola imposta di registro e la commistione tra cedente e cessionaria. Tali elementi, rimessi all’apprezzamento di fatto del giudice di merito, non sono sindacabili in sede di legittimità.
Quanto al contraddittorio endoprocedimentale, la Corte richiama le Sezioni Unite n. 18184 del 2013 e n. 24823 del 2015: l’obbligo generalizzato di contraddittorio sussiste solo per i tributi armonizzati e presuppone che il contribuente indichi le ragioni che avrebbe potuto far valere. Nel caso di accertamento cd. a tavolino, non è dovuta la redazione del processo verbale di constatazione né il termine dilatorio di sessanta giorni, non essendovi stato accesso o verifica nei locali.
Nota della Redazione
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