Contraddittorio e prova dell’elusione: onere del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 9127 del 07.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di tributi armonizzati, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione determina l’invalidità dell’atto impositivo solo ove il contribuente assolva all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, senza proporre un’opposizione meramente pretestuosa. Il sindacato di legittimità non può spingersi a una rivalutazione del compendio istruttorio, restando riservato al giudice di merito l’apprezzamento delle risultanze probatorie. La configurabilità di un abuso del diritto richiede la prova di un indebito vantaggio fiscale conseguito mediante operazioni prive di valide ragioni economiche, la cui esistenza va esclusa quando la condotta trovi giustificazione in una successiva rivendita del bene a prezzo superiore.
Il Fatto
La contribuente, una s.r.l. operante nel settore dello sviluppo di progetti immobiliari, stipulava nel settembre 2000 un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto un’area di circa 43.618 mq, con incasso di una caparra confirmatoria di dieci miliardi di lire. Il termine per il definitivo, più volte prorogato, non veniva rispettato e le parti addivenivano nel 2008 a un atto di risoluzione del preliminare, con versamento da parte della venditrice di dieci milioni di euro, oltre Iva, per la rinuncia al diritto di acquisto.
L’Ufficio notificava nel 2013 un avviso di accertamento con recupero di Iva per due milioni di euro, qualificando l’operazione come elusiva e sostenendo che essa si risolvesse nel semplice pagamento del doppio della caparra. La CTP di Napoli accoglieva il ricorso, ravvisando l’assenza di contraddittorio e la mancata prova del disegno elusivo. La CTR della Campania rigettava l’appello erariale, confermando la violazione del contraddittorio endoprocedimentale e la carenza probatoria sull’abuso. L’Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente il primo e il terzo motivo, che investono la motivazione della sentenza e l’onere probatorio sull’abuso. Il giudice di legittimità rileva che la trama argomentativa della CTR è articolata e incentrata sull’apprezzamento del compendio istruttorio, richiamando il principio nomofilattico delle Sezioni Unite n. 24823 del 2015. La decisione impugnata valorizza un elemento decisivo: l’atto di rivendita a terzi dell’immobile a prezzo assai maggiore rispetto a quello pattuito nel negozio originario.
Tale circostanza vale a indicare le ragioni economiche che hanno giustificato l’operazione contestata, sottraendo fondamento all’asserita elusività. Il percorso argomentativo è ritenuto conforme al “minimo costituzionale” della motivazione, richiamandosi Cass., Sez. Un., n. 8053/2014, sicché la sentenza resta esente da censure.
Quanto al secondo motivo, la Corte richiama il consolidato insegnamento secondo cui, con riferimento ai tributi armonizzati, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale comporta l’invalidità dell’atto solo se il contribuente enuncia in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, senza opposizione pretestuosa (Cass. Sez. Un. n. 24823 del 2015; Cass. n. 11283 del 2016). Nel caso di specie la CTR ha ritenuto assolto tale onere, rinvenendo le ragioni nella opportunità di alienazione a prezzo maggiorato del medesimo bene, corroborata dal deposito dell’atto di trasferimento.
Sul terzo motivo la Corte osserva che il giudice d’appello ha esercitato uno specifico sindacato di merito, rilevando che l’atto di risoluzione del preliminare non rispondeva a un indebito risparmio fiscale né a un accordo simulatorio, ma costituiva esercizio di autonomia negoziale sorretto da una giustificazione economica tangibile. La censura, nella sostanza, aspira a una rivisitazione del merito e a un diverso apprezzamento dei fatti, precluso in sede di legittimità. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna dell’Agenzia alle spese.
Nota della Redazione
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