Pagamento al garante non è accredito sul conto del debitore (Cass. civ. Sez. I n. 9970 del 12.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il versamento di una somma sul conto corrente intestato al debitore principale non integra pagamento in favore del fideiussore, che resta creditore della somma di cui la banca abbia disposto la vendita coattiva delle azioni di sua proprietà. Qualificare quel versamento come pagamento al garante costituisce falsa applicazione di norme di diritto, poiché il pagamento è avvenuto in favore di un terzo. Lo scomputo dal conto del debitore principale dell’accredito erroneamente eseguito non è automatico, ma presuppone un’apposita domanda della banca che faccia valere l’errore e chieda la restituzione dell’indebito, domanda inammissibile se proposta per la prima volta in sede di legittimità.

Il Fatto

Il conto corrente e i rapporti bancari erano intestati al solo debitore principale, mentre il fideiussore aveva prestato garanzia per le relative obbligazioni. La banca procedette alla vendita coattiva di azioni di proprietà del correntista e del garante, accreditando il controvalore sul conto del primo.

Il Tribunale, all’esito di consulenza tecnica d’ufficio, revocò il decreto ingiuntivo e condannò la banca al pagamento di una somma in favore delle controparti. La Corte d’appello ridusse l’importo dovuto e respinse la domanda di restituzione delle somme corrispondenti alla vendita coattiva delle azioni, osservando che, a fronte di quella vendita, la banca aveva accreditato il controvalore sul conto corrente, riducendone l’esposizione debitoria. Da qui i ricorsi per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo di ricorso principale denunciava la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, ravvisando una contraddittorietà nell’affermazione della Corte territoriale: da un lato l’inesistenza di alcun debito verso la banca, dall’altro la riduzione dell’esposizione debitoria per effetto dell’accredito. La censura è stata ritenuta infondata, perché la Corte d’appello era giunta alla rideterminazione del saldo partendo da un’esposizione già decurtata delle somme in questione, e l’accenno alla riduzione della stessa non assumeva rilievo essenziale nel ragionamento.

Il secondo motivo, fondato sulla violazione degli artt. 2043, 1936 e 1944 cod. civ. in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., è stato invece accolto. Il ricorrente osservava che il garante non era debitore della banca, essendo il debito escluso dalla stessa Corte territoriale, e che il conto corrente era intestato al solo debitore principale.

La Corte ha dato atto che la sentenza impugnata chiarisce espressamente che il fideiussore era un mero garante e che i conti erano intestati al solo debitore principale. Ne consegue che qualificare come pagamento in favore del garante il versamento eseguito sul conto corrente di un terzo costituisce falsa applicazione di norme di diritto.

Quanto al ricorso incidentale condizionato della banca, che chiedeva lo scomputo dal conto del debitore principale della somma accreditata per errore in quanto spettante al garante, il motivo è stato dichiarato infondato. Lo scomputo non è affatto automatico: richiede una apposita domanda con cui la banca faccia valere l’errore commesso e chieda la restituzione dell’indebito versamento. Tale domanda non era stata proposta nel giudizio di merito e non poteva essere introdotta per la prima volta in sede di legittimità.

La sentenza è stata pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità tra ricorrente principale e controricorrente. Compensate le spese tra la ricorrente incidentale e il controricorrente intervenuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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