Notifica a irreperibile assoluto nulla senza indicazione delle ricerche (Cass. civ. Sez. V n. 33429 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione semplificata ex art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, il messo notificatore che accerta l’irreperibilità assoluta del destinatario deve indicare le ricerche concretamente effettuate. È pertanto invalida la notifica allorché il notificatore si sia limitato a sottoscrivere un modello prestampato recante espressioni generiche, che impedisce ogni controllo del suo operato. In tal caso mancano attestazioni del pubblico ufficiale impugnabili mediante querela di falso, unico strumento con cui la parte privata può contestare le dichiarazioni del notificatore.

Il Fatto

Il contribuente era raggiunto da un’intimazione di pagamento per quasi due milioni di euro, fondata su una presupposta cartella esattoriale della cui regolare notificazione egli contestava la validità. Sosteneva, in particolare, che la notificazione era stata tentata con la procedura per l’assolutamente irreperibile, senza che il notificatore avesse indicato le ricerche svolte, così pregiudicando la ritualità della procedura.

Il collegio di prossimità, pur rilevando la prescrizione del credito tributario quanto alle sanzioni, dichiarava la validità della notifica; la decisione era confermata in appello. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui l’Agenzia delle entrate ha replicato con controricorso.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte esamina le eccezioni di inammissibilità sollevate dall’Avvocatura erariale. Deve anzitutto rilevarsi che l’attività materiale di notificazione è riferibile all’incaricato della riscossione e non all’Agenzia impositrice. Quanto alla dedotta incompletezza del ricorso, esso riproduce al proprio interno la relazione di notifica da cui desume la violazione di legge. Quanto alla prospettata necessità del rimedio della revocazione, la censura oppone il mancato esame di fatti procedimentali oggetto di discussione tra le parti ed essenziali al decidere. Le eccezioni sono pertanto disattese.

Nel merito, il primo motivo è fondato e assorbente. Il notificatore non ha indicato le ricerche effettuate, limitandosi a sottoscrivere un modello prestampato. Tale procedura contrasta con gli insegnamenti della Suprema Corte, che anche di recente ha ribadito come, nella procedura di notificazione semplificata, il messo debba indicare le ricerche compiute quando accerta l’irreperibilità assoluta, con conseguente invalidità della notifica ove si sia limitato a sottoscrivere un modello recante formule generiche, che impedisce ogni controllo del suo operato.

Nel caso concreto, la sentenza impugnata afferma che sono state compiute ricerche anche anagrafiche, ma non indica quali, né si confronta con le attestazioni documentali, che risultano insufficienti proprio perché insuscettibili di subire querela di falso. Quest’ultima è l’unico strumento con cui la parte privata può contestare le dichiarazioni del notificatore, pubblico ufficiale.

Il secondo motivo, attinente all’omesso esame della documentazione relativa alla notificazione, resta assorbito dall’accoglimento del primo, di cui costituisce una specificazione. La sentenza è quindi cassata con rinvio al giudice di merito perché espleti gli accertamenti in fatto necessari in ordine alla procedura di notificazione della cartella, alla luce dei principi richiamati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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