Accertamento: l’antieconomicità da sola non basta a rettificare i ricavi (Cass. trib. 4238/2026)
Corte di Cassazione, Sez. V civile-Tributaria, ordinanza n. 4238 del 25 febbraio 2026 (R.G.N. 38592/2019) — Presidente Roberta Crucitti, Relatore Valentino Lenoci.
Il principio di diritto
In tema di accertamento fondato sull’antieconomicità, il solo rilievo dell’antieconomicità del rapporto costo/ricavi non è sufficiente a legittimare la rettifica e a sconfessare le scelte imprenditoriali del contribuente, specie in presenza di una situazione di criticità aziendale; l’antieconomicità va valutata con riguardo alla società effettivamente accertata, e l’Ufficio deve fornire elementi ulteriori — quali i canoni usualmente praticati e il relativo scostamento — non potendo fondare la ripresa su un criterio derivante da una clausola nulla per indeterminatezza, né sulla mera qualificazione come antieconomica di una legittima scelta imprenditoriale.
Il fatto
L’Agenzia delle Entrate accertava maggiori ricavi (IRES per il 2011 e il 2012) a carico di una s.p.a., sul presupposto di una sotto-fatturazione relativa al prestito d’uso di 100 kg di oro puro tra la società concedente (accertata) e la società che aveva preso in affitto la relativa azienda di oreficeria. La Commissione tributaria provinciale rigettava i ricorsi; la Commissione tributaria regionale della Toscana, in accoglimento dell’appello, annullava gli avvisi. L’Agenzia ricorreva per cassazione con un unico motivo (violazione dell’art. 39 del d.P.R. n. 600/1973, degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ.).
La motivazione
La Corte rigetta il ricorso. In via preliminare disattende l’eccezione di tardività: la sospensione dei termini di impugnazione ex art. 6, comma 11, del d.l. n. 119/2018, in assenza di limitazioni testuali, opera per tutte le parti, quindi anche per l’Agenzia. Nel merito, il criterio originariamente pattuito per il prestito d’uso dell’oro (il rendimento di un buono poliennale del tesoro) era generico, con conseguente nullità della clausola per indeterminatezza dell’oggetto; per gli anni in contestazione erano poi intervenute specifiche pattuizioni sul prezzo. L’Ufficio, per affermare l’antieconomicità, utilizza un criterio di riferimento fondato su quella clausola nulla e non fornisce prova di una simulazione del prezzo.
Inoltre, l’antieconomicità va valutata con riferimento alla società concedente accertata — che di fatto non svolgeva attività, avendo concesso in affitto il complesso aziendale — e non risulta antieconomico il canone pattuito, rientrandosi nell’ambito di legittime scelte imprenditoriali (era più conveniente ridurre il prezzo di utilizzo dell’oro che rischiare la cessazione dell’attività dell’affittuaria e la perdita del canone). Il solo rilievo dell’antieconomicità del rapporto costo/ricavi, tenuto conto della situazione di criticità, non basta a legittimare la valutazione dell’Ufficio (Cass. n. 21531/2024), tanto più che l’amministrazione non ha indicato i canoni usualmente praticati rispetto ai quali si sarebbe verificato lo scostamento. Il ricorso è rigettato.
Implicazioni pratiche
La pronuncia circoscrive l’accertamento basato sull’antieconomicità: l’amministrazione non può limitarsi a giudicare “non conveniente” una scelta imprenditoriale per rettificare i ricavi, ma deve offrire elementi concreti — in particolare il raffronto con i valori di mercato o i canoni usuali e il relativo scostamento — e non può fondarsi su criteri derivanti da clausole nulle. Rilievo pratico anche il fatto che l’antieconomicità va misurata sul soggetto effettivamente accertato, e che le legittime scelte imprenditoriali (come una riduzione di prezzo per preservare la continuità del rapporto e del reddito) non sono di per sé sindacabili. Utile, infine, il chiarimento processuale sulla sospensione dei termini della definizione agevolata, che vale anche per l’ente impositore.
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