Motivazione apparente e prova documentale nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 15940 del 14.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di motivazione della sentenza tributaria, ricorre il vizio di motivazione apparente, rilevante ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 36, secondo comma, lett. d), d.lgs. n. 546/1992, allorché il giudice di merito dichiari di condividere e di ritenere fondante la documentazione prodotta dalla parte senza indicare quale essa sia né le ragioni logico-giuridiche del convincimento. Una motivazione siffatta resta priva del minimo costituzionale e non consente alcun controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento, con conseguente nullità della decisione. La notifica della sentenza eseguita dall’incaricato della riscossione all’ente impositore non integra gli estremi della notificazione al contraddittore e non fa decorrere il termine breve per l’impugnazione.
Il Fatto
Il contribuente era attinto da un avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2003, emesso all’esito di indagini bancarie. Impugnava l’atto dinanzi al giudice di prossimità, deducendo eccezioni procedimentali e sostanziali in ordine alle presunzioni di maggior reddito occulto. I gradi di merito si concludevano sfavorevolmente alla parte contribuente, che ricorreva per cassazione.
La Suprema Corte, con precedente pronuncia, cassava con rinvio la sentenza d’appello, accogliendo le doglianze sui limiti delle presunzioni relative ai prelevamenti dei professionisti e sul mancato apprezzamento dell’apporto probatorio. Nel giudizio di rinvio il contribuente otteneva ragione. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione con quattro mezzi, resistito dal contribuente con controricorso.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte esamina l’eccezione di tardività del ricorso sollevata dalla difesa della parte contribuente. La sentenza d’appello era stata notificata all’incaricato della riscossione e, da questi, trasmessa per via amministrativa all’Agenzia delle entrate, con l’effetto — secondo la tesi dell’eccezione — di far decorrere il termine breve per impugnare.
L’eccezione è respinta. La Corte osserva che la notifica all’incaricato della riscossione assolve alla diversa funzione di chiedere la sospensione dell’esecuzione della sentenza, mentre la successiva trasmissione all’ente impositore ha mera valenza di coordinamento tra i due uffici. Soltanto la notifica al contraddittore, parte soccombente, dà notizia certa dell’esistenza della sentenza e provoca la controparte all’impugnazione entro il termine breve.
Tale atto, prosegue la Corte, deve rivestire modalità non equivoche, dirette e precise, non ammettendo forme alternative o indirette idonee a incidere sui diritti altrui. Pur non essendo richieste forme solenni, la notificazione deve porre il destinatario in condizione di percepire non solo il contenuto del provvedimento, ma anche l’intenzione del notificante di sollecitarne la valutazione tecnica ai fini dell’impugnazione.
Nel merito è fondato e assorbente il secondo motivo, con cui si prospetta nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 36, secondo comma, lett. d), d.lgs. n. 546/1992. La sentenza impugnata, richiamate le vicende processuali, si limita a dichiarare di condividere e ritenere probante la documentazione del contribuente, senza indicarne il contenuto né esporre le ragioni del convincimento, così rendendo impossibile verificare il percorso logico seguito.
La Corte richiama il principio consolidato secondo cui il vizio di motivazione apparente ricorre quando il giudice indichi gli elementi del proprio convincimento senza un’approfondita disamina logica e giuridica. La sentenza resta così priva del minimo costituzionale, come affermato dalle Sezioni Unite n. 8053/2014. L’accoglimento del secondo motivo comporta l’assorbimento degli altri, con cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, perché si attenga ai principi già impartiti con la sentenza n. 5153 del 2017.
Nota della Redazione
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