L’accorpamento non estingue i consorzi né annulla gli atti impositivi (Cass. civ. Sez. 5 n. 23670 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione notificato a mezzo PEC e corredato da procura rilasciata su supporto analogico, la mancata attestazione di conformità della copia informatica della procura all’originale cartaceo non determina l’improcedibilità del ricorso ove la controparte non disconosca la conformità della copia prodotta, risolvendosi l’omissione in una mera irregolarità formale non lesiva dello scopo dell’atto. La natura tassativa dell’elencazione degli atti impugnabili di cui all’art. 19 d.lgs. n. 546/1992 deve essere interpretata alla luce dei principi costituzionali di tutela giurisdizionale, sicché ogni atto con cui l’ente impositore manifesti una specifica pretesa tributaria è impugnabile anche per vizi formali. L’accorpamento dei consorzi di bonifica siciliani previsto dall’art. 13 della legge reg. Sicilia n. 5/2014 non ha disposto l’immediata estinzione dei consorzi territoriali, che conservano fino alla conclusione del procedimento di riordino la legittimazione ad adottare gli atti di imposizione e riscossione dei contributi consortili.
Il Fatto
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia dichiarava inammissibile l’appello proposto dal Consorzio di bonifica avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente. Il giudice d’appello riteneva fondata la tesi dell’inesistenza dell’avviso di pagamento per contributi consortili, in quanto l’atto era stato emesso da un ente ritenuto estinto a seguito dell’accorpamento nel Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale, operato dal legislatore regionale. Il Consorzio territoriale ricorre per cassazione con quattro motivi, mentre il contribuente deposita controricorso e solleva eccezione pregiudiziale di improcedibilità per difetto di valida e tempestiva procura.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina preliminarmente l’eccezione di improcedibilità, che rigetta richiamando il principio di strumentalità delle forme. La mancata attestazione di conformità della copia informatica della procura all’originale analogico non determina l’improcedibilità, poiché il controricorrente non ha disconosciuto la conformità della procura, limitandosi a dedurre l’assenza della formalità certificativa. L’omissione integra una mera irregolarità formale, coerente con l’orientamento delle Sezioni Unite e con la giurisprudenza della Corte EDU.
Il primo motivo, con cui il Consorzio censurava l’impugnabilità dell’avviso di pagamento per vizi formali, è dichiarato inammissibile per novità della questione, non essendo stata devoluta la relativa questione al giudice di appello. La censura è comunque infondata nel merito: l’elencazione dell’art. 19 d.lgs. n. 546/1992 va letta alla luce degli artt. 24 e 53 Cost., sicché ogni atto che manifesti una pretesa tributaria è impugnabile anche per vizi formali, compreso il difetto di motivazione.
Il secondo motivo, relativo alla dedotta mancata verifica della tempestività del ricorso introduttivo, è parimenti inammissibile per la sua astrattezza, non avendo il ricorrente dedotto la concreta tardività dell’impugnazione.
Il terzo motivo è fondato. La Corte, dando continuità a Cass. n. 6610 del 2026, afferma che l’art. 13 della legge reg. Sicilia n. 5/2014 ha natura programmatica e organizzatoria, non determinando l’immediata estinzione dei consorzi territoriali. L’operazione di accorpamento postula un procedimento di progressiva riunificazione, come confermato dall’art. 19 del regolamento di organizzazione del nuovo ente, che prevede la permanenza degli affidamenti fino a diversa determinazione. Il periodo transitorio è stato prorogato e ratificato dalla Giunta regionale con successive deliberazioni, sicché i consorzi accorpati conservano la capacità di svolgere le attività già affidate.
Il quarto motivo, concernente la qualificazione del mandato senza rappresentanza come delega interorganica, resta assorbito. La Corte precisa che l’improprio richiamo all’art. 1705 c.c. è erroneo ma non invalidante, poiché la legittimazione del consorzio trova fondamento nella persistente operatività dell’ente e nella permanenza degli affidamenti, non nel mandato. La sentenza va quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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