Accertamento parziale, metodo induttivo e presunzioni sulle differenze di magazzino (Cass. civ. Sez. V n. 21733 del 01.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’accertamento parziale di cui all’art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973 non costituisce un metodo di accertamento autonomo rispetto alle previsioni degli artt. 38 e 39 d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 54 e 55 d.P.R. n. 633/1972, ma una modalità procedurale che ne segue le stesse regole: esso può quindi fondarsi anche sul metodo induttivo e l’avviso può essere emesso pur in presenza di contabilità formalmente regolare. Una volta accertate le differenze di magazzino, opera la presunzione relativa di maggiori ricavi per cessioni in nero, superabile dal contribuente non con qualunque mezzo di prova, ma soltanto con le prove tassativamente indicate dagli artt. 1 e 2 d.P.R. n. 441/1997. Le presunzioni di cessione e acquisto di cui all’art. 4, comma 2, d.P.R. n. 441/1997 operano anche per i periodi d’imposta precedenti all’anno in corso, purché oggetto di controllo, quando emergano le relative differenze quantitative.

Il Fatto

Una società di persone e i suoi due soci erano attinti da avvisi di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate aveva rideterminato il reddito, ai sensi dell’art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972, per gli anni d’imposta 2010, 2011 e 2012. L’attività istruttoria della Guardia di finanza, conclusa con processo verbale di constatazione, aveva evidenziato uno scostamento del valore di magazzino rispetto alle risultanze contabili.

La CTP di Pescara aveva accolto i ricorsi di società e soci, annullando gli avvisi. La CTR dell’Abruzzo, riuniti gli appelli dell’Ufficio, li aveva invece accolti, ritenendo legittima la ricostruzione induttiva dei ricavi. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi; l’Agenzia ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo i ricorrenti sostenevano che la CTR avesse errato nel qualificare l’accertamento come induttivo, anziché come parziale. La Corte ha respinto la censura come manifestamente infondata, richiamando Cass. n. 28681 del 2019 e Cass. n. 6243 del 2020: l’accertamento parziale persegue soltanto la sollecita emersione della materia imponibile e può essere fondato anche su una verifica generale sfociata in processo verbale di constatazione.

Il secondo motivo contestava la legittimità dell’accertamento sul presupposto che la ricostruzione di magazzino fosse errata, perché erano stati considerati venduti in nero beni in realtà ceduti a stock come da fatture. La Corte lo ha dichiarato inammissibile, in quanto vertito su questioni di puro merito, e comunque manifestamente infondato. La CTR aveva evidenziato lacune e incongruenze nella contabilità, tali da non consentire una coerente catalogazione e valutazione delle rimanenze finali: proprio tali lacune integrano il presupposto dell’art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600/1973.

Sul piano probatorio, richiamando Cass. n. 13120 del 2012, la Corte ha ribadito che le differenze quantitative tra scritture di magazzino e rimanenze registrate costituiscono presunzione relativa di cessione, superabile solo con le prove tassativamente previste dagli artt. 1 e 2 d.P.R. n. 441/1997. Gli sviluppi matematici prospettati dai ricorrenti esulano quindi dai binari della prova contraria legalmente ammessa.

Con il terzo motivo si censurava la suddivisione del magazzino su più annualità. La Corte ha richiamato Cass. n. 23674 del 2018 e Cass. n. 5941 del 2020: ai sensi dell’art. 4, comma 2, d.P.R. n. 441/1997, le presunzioni operano anche per i periodi d’imposta precedenti, purché oggetto di controllo, quando emergano le relative differenze. La CTR aveva correttamente escluso che il gonfiaggio delle rimanenze fosse circoscrivibile all’ultimo anno, essendo il volume dei ricavi costante nel tempo e cresciuto il valore delle scorte. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna alle spese e al doppio contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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