Inammissibilità delle censure di motivazione apparente e omesso esame nel processo tributario (Cass. civ. Sez. V n. 29587 del 08.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario di legittimità non è configurabile il vizio di motivazione apparente quando il giudice di merito espone l’iter logico seguito, indica le prove poste a fondamento del convincimento e valuta le contrapposte allegazioni delle parti. La censura che, sotto l’apparente deduzione di un vizio motivazionale, proponga una diversa lettura del materiale probatorio integra un riesame del merito, estraneo al giudizio di cassazione. Parimenti infondato è il motivo che deduca omesso esame di un fatto decisivo quando il collegio abbia esaminato gli elementi istruttori e ne abbia tratto conclusioni difformi da quelle auspicate dalla parte. In tema di spese, la difesa dell’Amministrazione affidata ai propri funzionari non esclude il diritto al rimborso, in forza dell’art. 15, comma 2 sexies, d.lgs. n. 546/92.

Il Fatto

La contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Messina, aveva rigettato il suo appello avverso l’esito del giudizio di primo grado. L’oggetto della controversia è un accertamento induttivo relativo all’anno di imposta 2006, per il quale la contribuente non aveva presentato alcuna dichiarazione dei redditi. L’Ufficio aveva contestato la mancata giustificazione della disponibilità finanziaria in relazione alle spese di acquisto e di gestione di alcuni beni.

La contribuente propone ricorso per cassazione articolato in tre motivi; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. Nel giudizio di legittimità viene depositata proposta di definizione accelerata, a fronte della quale la ricorrente propone istanza di decisione.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo deduce la violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 132, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR rigettato l’appello con motivazione meramente apparente. La Corte ritiene il motivo infondato, precisando che il vizio di motivazione apparente ricorre quando il giudice, in violazione di un obbligo di legge costituzionalmente imposto, ometta di illustrare l’iter logico seguito, di chiarire su quali prove abbia fondato il convincimento e in base a quali argomentazioni sia pervenuto alla decisione, richiamando Cass. n. 16958/2023.

Nel caso concreto il Collegio di appello ha esaminato le spese di acquisto dei beni effettuate pro quota dalla ricorrente, tenendo conto delle risposte fornite al questionario, e ha ritenuto giustificate tali spese di acquisto, ma non giustificate quelle di gestione pro quota. Su tale base i giudici hanno affermato la sussistenza del requisito della motivazione anche in capo all’avviso di accertamento. Hanno inoltre considerato la documentazione prodotta, riconoscendo giustificati gli incrementi patrimoniali e imputando alla contribuente solo il 50% delle spese gestionali relative a tre auto, un motociclo e un’abitazione, come richiesto dalla stessa parte.

La Corte chiarisce che l’eventuale difformità della decisione rispetto alla tesi della parte avversa non integra un difetto di motivazione, ma attiene a una valutazione di maggior fondatezza, motivatamente esposta dal giudice di merito.

Il secondo mezzo deduce l’omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., per non avere la CTR valutato elementi di prova offerti a giustificazione della capacità di spesa. La Corte osserva che il Collegio ha esaminato gli elementi prodotti, concludendo che a fronte di entrate consistenti corrispondono altrettanto consistenti uscite, e ha analizzato l’andamento del conto corrente. La censura si palesa preordinata a un nuovo esame del merito, escluso in sede di legittimità (Cass. n. 34837/2023). Quanto all’asserito giudicato esterno, la Corte lo ritiene infondato, poiché la pronuncia di primo grado richiamata riguarda non la ricorrente, ma il relativo coniuge, e non risulta prodotta con l’eventuale certificato di passaggio in giudicato.

Il terzo motivo contesta la condanna alle spese, deducendo la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. La Corte reputa il motivo infondato: le spese sono state liquidate in favore dell’Amministrazione e poste a carico della contribuente soccombente, in ossequio al principio della soccombenza. La circostanza che l’Amministrazione fosse difesa dai propri funzionari non esclude il diritto al rimborso, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità e poi dall’art. 15, comma 2 sexies, d.lgs. n. 546/92. Da quanto precede discende il rigetto del ricorso, con aggravio di spese, l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, e la condanna della ricorrente al pagamento di ulteriori somme in favore della controricorrente e della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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