Improcedibile il ricorso depositato non con modalità telematiche (Cass. civ. Sez. III n. 21732 del 01.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 196-quater, comma primo, disp. att. cod. proc. civ., applicabile a tutti i procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di Cassazione per effetto dell’art. 35, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2022, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori può avvenire esclusivamente con modalità telematiche, salvi i casi eccezionali previsti dal comma 4. Ne consegue che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 369 cod. proc. civ., è improcedibile il ricorso depositato con modalità non telematiche al di fuori dei casi tassativi in cui ciò è consentito. È parimenti improcedibile il ricorso incidentale depositato con copia redatta in formato elettronico priva dell’attestazione della cancelleria di avvenuta pubblicazione, di data e numero di pubblicazione, nonché dell’attestazione di conformità.
Il Fatto
Due coniugi hanno proposto ricorso per cassazione in via principale avverso la sentenza resa in grado di appello, notificata con controricorso da uno degli intimati, che ha svolto a sua volta ricorso incidentale. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. Un Consigliere delegato ha redatto proposta di definizione accelerata del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.
La proposta ha qualificato improcedibile il ricorso principale, depositato in data non telematica, e improcedibile, in subordine inammissibile, il ricorso incidentale. Comunicata la proposta, la parte resistente e ricorrente incidentale ha depositato istanza di definizione, chiedendo la decisione del ricorso in ottemperanza alla proposta. Fissata la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero né memorie dalle parti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la parte ricorrente principale non aveva sollecitato la decisione sui ricorsi, mostrando così di condividere la proposta, mentre la parte ricorrente incidentale l’ha chiesta, pur dichiarando di condividerla. Su questa premessa processuale si innesta il vaglio della proposta di definizione anticipata.
Il Collegio considera pienamente giustificata la proposta, alla cui motivazione ritiene di non dover aggiungere nulla. Richiama dunque il principio secondo cui, per effetto dell’art. 196-quater, comma primo, disp. att. cod. proc. civ., il deposito degli atti davanti alla Corte di Cassazione può avvenire esclusivamente con modalità telematiche, salvi i casi eccezionali del comma 4, con la conseguenza che il ricorso depositato in forma analogica è improcedibile ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ. Il riferimento è alle Sezioni Unite n. 22074 del 2023 e a Cass. n. 10689 del 2023.
Quanto al ricorso incidentale, la proposta ne ha rilevato l’improcedibilità, essendo stata depositata copia in formato elettronico priva dell’attestazione della cancelleria di avvenuta pubblicazione, di data e numero di pubblicazione, e comunque mancante dell’attestazione di conformità, secondo il principio di Cass. n. 5771 del 2023. In subordine, il ricorso incidentale è stato qualificato inammissibile: i motivi non rispettano l’art. 366, n. 6, cod. proc. civ., per difetto di indicazione specifica degli atti e documenti su cui si fondano, secondo i criteri delle Sezioni Unite n. 28547 del 2008, n. 7161 del 2010 e n. 8950 del 2022, e per genericità dell’illustrazione, senza confronto con la motivazione della sentenza d’appello.
Il Collegio, in applicazione dell’art. 380-bis, terzo comma, cod. proc. civ., definisce dunque il giudizio nei sensi della proposta, con la dichiarazione di improcedibilità di entrambi i ricorsi. La soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità fra le parti costituite.
Quanto alla Cassa delle ammende, il Collegio ritiene che la parte resistente e ricorrente incidentale, avendo provocato la decisione del giudizio pur condividendo la proposta, integri le condizioni per la condanna al pagamento di una somma, indicata in € 1000, ai sensi del terzo comma dell’art. 380-bis cod. proc. civ. Il dispositivo dà inoltre atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.