Reiterazione dell’ingiunzione di pagamento e ne bis in idem processuale (Cass. civ. Sez. V n. 10153 del 15.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La reiterazione dell’ingiunzione di pagamento da parte dell’agente della riscossione, sino a che la pretesa non sia soddisfatta, è legittima e può essere funzionale anche all’interruzione della prescrizione. Il principio del ne bis in idem processuale, desumibile dall’art. 39 cod. proc. civ., non è violato dalla semplice ripetizione dell’atto di intimazione, ma opera sul diverso piano del divieto che il medesimo giudice o giudici diversi statuiscano due volte sulla stessa domanda. Il giudicato esterno non può formarsi su questioni giuridiche, poiché l’attività interpretativa del giudice non vincola l’esegesi di altro giudice. La censura che oppone la pendenza di un giudizio di opposizione all’esecuzione decade se non riproduce i contenuti dell’atto difensivo e non confuta la motivazione della sentenza impugnata.
Il Fatto
Una società in liquidazione riceveva un’ingiunzione di pagamento con cui l’agente della riscossione richiedeva il versamento di complessivi 753.681,73 euro, in relazione a pretese contenute in svariate cartelle esattoriali e in tre avvisi di debito.
La società proponeva opposizione dinanzi al giudice tributario. La Commissione tributaria regionale, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice tributario in relazione ai tre avvisi di debito, aventi ad oggetto crediti dell’Inps, e accoglieva nel resto l’appello dell’agente della riscossione, escludendo la dedotta duplicazione rispetto a un pignoramento mobiliare già eseguito. Di qui il ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo e il secondo motivo, esaminati congiuntamente perché connessi, investivano la dedotta duplicazione dei procedimenti davanti al giudice ordinario e a quello tributario, oltre al paventato conflitto di giudicati. La Corte li ha respinti per ragioni plurime. Il difetto di autosufficienza del primo motivo deriva dalla mancata riproduzione del contenuto dell’opposizione all’esecuzione; la censura è poi non specifica, perché non confuta nel dettaglio la decisione regionale; essa esprime, infine, un mero dissenso su una valutazione di merito, inammissibile in sede di legittimità.
Sul secondo motivo, la Corte afferma il principio centrale della decisione: sino a quando la pretesa non sia soddisfatta, è ben possibile reiterare l’ingiunzione per ottenere il pagamento del credito già portato dalle medesime cartelle, anche per interrompere la prescrizione. Il principio di ordine pubblico processuale del ne bis in idem, desumibile dall’art. 39 cod. proc. civ., opera su piano diverso, impedendo che giudici diversi statuiscano due volte sulla stessa domanda. La Corte richiama sul punto Cass. Sez. T n. 15560 del 2023, che a sua volta evoca Cass. Sez. L n. 7813 del 2014 e Cass. Sez. U n. 8527 del 2007.
Quanto al giudicato esterno asseritamente derivante da una sentenza della Commissione tributaria provinciale che avrebbe dichiarato la nullità dell’intimazione reiterata, la Corte lo ha ritenuto mal posto per violazione degli oneri di autosufficienza, non essendo stato riprodotto il contenuto essenziale della decisione. In ogni caso, si è osservato che il giudicato non può invocarsi su questioni giuridiche, perché l’interpretazione compiuta da un giudice non costituisce limite all’esegesi di altro giudice, secondo un orientamento più volte ribadito.
Il terzo motivo, sulla giurisdizione dei tre avvisi di addebito Inps, è stato dichiarato inammissibile per totale carenza di apparato argomentativo, avendo la ricorrente omesso di confrontarsi con la natura sostanziale della pretesa. Il quarto motivo, sull’omessa o insufficiente motivazione, è parimenti inammissibile: la riformulazione dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. — disposta dall’art. 54, comma 1, lett. b), d.l. n. 83/2012, conv. in l. n. 134/2012 — esclude ogni rilevanza al semplice difetto di sufficienza della motivazione. Il quinto motivo, sull’extrapetizione, è rigettato: l’affermazione sulle pretese cristallizzate per omessa impugnazione delle cartelle ha costituito un passaggio argomentativo dovuto e coerente con l’oggetto del giudizio. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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