Operazioni soggettivamente inesistenti e prova della buona fede (Cass. civ. Sez. V n. 4904 del 25.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, in cui le fatture siano emesse da un soggetto diverso dal reale cedente, l’IVA non è, in linea di principio, detraibile, perché l’imposta è stata versata a un soggetto non legittimato alla rivalsa. Poiché il diniego della detrazione costituisce un’eccezione al principio di neutralità dell’IVA, incombe sull’Amministrazione finanziaria provare, anche in via presuntiva, che il soggetto emittente non era il reale cedente e che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere dell’inserimento dell’operazione in un’evasione d’imposta. Una volta raggiunta tale prova, spetta al contribuente dimostrare di aver agito in buona fede, adoperando la diligenza massima esigibile da un operatore accorto. Nel processo tributario la sentenza penale, ancorché irrevocabile, non esplica effetto vincolante ai sensi dell’art. 654 cod. proc. pen., ma costituisce solo un elemento di prova soggetto all’autonoma valutazione del giudice.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate recuperava, con avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2009, l’IVA indebitamente detratta da una società contribuente a fronte di fatture di acquisto relative a operazioni ritenute soggettivamente inesistenti: la fornitrice non era la reale emittente. La CTP di Napoli accoglieva il ricorso della contribuente; la CTR della Campania respingeva l’appello dell’Ufficio.

La Commissione regionale riteneva pacifica la natura soggettivamente inesistente delle operazioni, ma affermava la buona fede dell’acquirente sulla base di alcuni indizi: l’esiguità del valore delle fatture rispetto al volume d’affari, la regolarità dei bilanci e delle iscrizioni camerali della fornitrice, la mancanza di prova di un prezzo inferiore a quello di mercato e l’esito assolutorio del giudizio penale. Avverso tale pronuncia l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il tema delle eccezioni nuove in appello. Richiamando la propria giurisprudenza, ribadisce che l’art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 preclude in gravame solo le eccezioni in senso tecnico, non le mere argomentazioni difensive dirette a contestare il valore probatorio delle fatture prodotte dalla controparte. Nella specie l’Ufficio si era limitato a confutare le censure della contribuente, senza introdurre nuovi elementi d’indagine: si tratta di un’eccezione in senso improprio, ammissibile e non lesiva del contraddittorio.

Il secondo motivo è parimenti fondato. La Corte ricostruisce il riparto dell’onere della prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti: l’Amministrazione deve dimostrare, anche mediante presunzioni semplici, il carattere fittizio del fornitore e la consapevolezza del cessionario; il contribuente deve poi provare la propria buona fede e la massima diligenza esigibile. Non rilevano, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita, né la trascurabile incidenza delle fatture sull’affare complessivo.

La CTR ha violato tali principi, non valorizzando gli elementi sintomatici indicati nell’atto impositivo — privi di dotazione personale e strumentale del fornitore, immediatezza dei rapporti, inidoneità all’attività — e limitandosi a constatare l’assenza di prova di un prezzo inferiore a quello di mercato.

Fondato è anche il terzo motivo. La sentenza penale di assoluzione non ha efficacia di giudicato nel processo tributario, ma va autonomamente valutata dal giudice. La Corte richiama l’art. 21-bis del d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dal d.lgs. n. 87 del 2024, precisando che esso opera solo sul trattamento sanzionatorio e non sull’accertamento dell’imposta. Nel caso concreto la CTR ha esteso automaticamente gli effetti dell’assoluzione penale, senza verificarne l’irrevocabilità, la formula e il rito, omettendo qualsiasi apprezzamento comparativo con le altre prove. Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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