Sanzioni tributarie: il cumulo giuridico (continuazione) si applica anche tra violazioni ICI e IMU, della medesima indole (Cass. trib. 9268/2026)
Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, sentenza n. 9268/2026, pubblicata il 13 aprile 2026 (R.G.N. 19109/2019) — udienza pubblica del 28 gennaio 2026, Presidente Giacomo Maria Stalla, Relatore Stefania Billi.
Il principio di diritto
In tema di sanzioni tributarie, ai sensi dell’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472 del 1997 (come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. a, del d.lgs. n. 99 del 2000), l’istituto del cumulo giuridico va applicato anche tra illeciti accertati per infedele denuncia e insufficiente versamento riguardanti l’ICI ed i medesimi illeciti riguardanti l’IMU, potendo essere considerate della medesima indole le violazioni delle rispettive normative fiscali, posta l’identità di ratio e presupposti della pretesa impositiva.
Il fatto
Il Comune di Bassano del Grappa aveva emesso avvisi di accertamento ICI (anni 2009-2011) e IMU (2012-2013) nei confronti di una s.r.l. per infedele dichiarazione e omesso parziale versamento, relativi ad alcune aree destinate dagli strumenti urbanistici a funzioni pubbliche e attrezzature di servizio. La società aveva versato l’imposta come per terreni agricoli; il Comune riqualificava le aree come edificabili, con un valore unitario superiore. La Commissione provinciale accoglieva il ricorso della società; la Commissione regionale del Veneto riformava, riconoscendo legittimi gli accertamenti e congruo il valore, ma escludeva la continuazione tra ICI e IMU trattandosi di imposte diverse. La società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi.
La motivazione
I primi cinque motivi — relativi all’edificabilità e al valore delle aree e a vizi di motivazione — sono rigettati: l’edificabilità ai fini ICI/IMU si desume dalla qualificazione urbanistica; le previsioni del Piano degli interventi non precludono la trasformazione delle aree, sicché la base imponibile va determinata sul valore venale, nella specie congruamente stimato.
È invece fondato il sesto motivo, sulle sanzioni, che poneva una questione di rilevanza nomofilattica: se il cumulo giuridico previsto dall’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997 possa operare tra violazioni riguardanti l’ICI e violazioni riguardanti l’IMU. La Corte risponde affermativamente: le violazioni delle rispettive discipline — infedele denuncia e insufficiente versamento — sono della medesima indole, data l’identità di ratio e di presupposti della pretesa impositiva, e possono quindi essere unificate nel cumulo giuridico, istituto di favore rispetto alla somma materiale delle sanzioni.
Esito: accoglie il sesto motivo, rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto in diversa composizione per la rideterminazione della sanzione.
Implicazioni pratiche
La pronuncia incide direttamente sulla misura delle sanzioni nel contenzioso ICI/IMU. Quando lo stesso contribuente riceve accertamenti per infedele dichiarazione e insufficiente versamento su più annualità, a cavallo del passaggio dall’ICI all’IMU, le violazioni possono essere unificate nel cumulo giuridico anziché sommate: ICI e IMU, pur essendo tributi formalmente distinti, condividono ratio e presupposti al punto da rendere le rispettive violazioni della medesima indole. Rilievo pratico per la difesa nei giudizi tributari e per la quantificazione delle sanzioni negli atti che coprono il periodo di transizione tra le due imposte.
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