Accertamento sintetico: prova contraria del contribuente e limiti del vizio di motivazione (Cass. civ. Sez. V n. 22388 del 07.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico, il contribuente che deduca di aver sostenuto le spese contestate mediante la percezione di ulteriori redditi è onerato della prova contraria sulla loro disponibilità, sull’entità e sulla durata del possesso. Non basta allegare che le spese siano state sostenute da altri: occorre produrre documentazione, come gli estratti conto, da cui emergano elementi sintomatici della disponibilità delle risorse. Il metodo di ricostruzione sintetica del reddito, per chi non ha presentato la dichiarazione pur essendovi tenuto, supera il vaglio di costituzionalità perché consente una prova contraria “a tutto campo”. Il vizio di motivazione deducibile in cassazione si riduce alla sola anomalia radicale del provvedimento, restando esclusa ogni valutazione sulla sufficienza della motivazione.
Il Fatto
La contribuente, per gli anni di imposta 2007 e 2008, non aveva esposto i redditi. L’Agenzia delle entrate notificava un avviso di accertamento con ricostruzione induttiva del reddito, basata su elementi rinvenuti dall’Ufficio. La contribuente ricorreva al giudice di prossimità sostenendo di non essere tenuta alla compilazione del modello unico, avendo entrate inferiori a una soglia minima, e contestando il potere di ricostruzione induttiva.
Il collegio di prossimità accoglieva in parte le ragioni della contribuente, riducendo l’importo accertato e rimodulando interessi e sanzioni. Proponeva appello principale la contribuente e appello incidentale l’Ufficio. Il giudice di secondo grado respingeva le domande della parte privata, ritenendo non dimostrato un reddito minore rispetto all’accertato, e accoglieva l’appello incidentale dell’Ufficio, confermando la ripresa a tassazione nella sua integralità. La contribuente ricorre per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo si prospetta violazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 23 e 53 Cost., contestando il sistema di ricostruzione sintetica e la riserva di legge in materia tributaria. La Corte rileva che l’istituto ha superato il vaglio della Consulta, essendo ritenuto l’unico metodo possibile di ricostruzione del reddito per chi non ha esposto la denuncia pur essendone tenuto, in quanto consente una prova contraria “a tutto campo” (richiamata Corte cost. n. 297/2004).
Nel caso concreto la contribuente si è limitata ad affermare che ogni spesa era sostenuta dal coniuge. Ma il coniuge non aveva dichiarato redditi neppure sufficienti al proprio sostentamento, circostanza esposta nella sentenza impugnata e non contestata. La prova contraria alla presunzione erariale deve essere rigorosa e non tradursi in mere doglianze di principio.
Pertanto, il contribuente che deduca che le spese derivano da ulteriori redditi è onerato della prova sulla loro disponibilità, entità e durata del possesso; sebbene non debba dimostrarne l’utilizzo diretto, è tenuto a produrre documenti, come gli estratti conto, dai quali emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o potuto accadere. Nel caso in esame tale accertamento negativo è mancato (Cass. n. 10310/2024). Il motivo è respinto.
Con il secondo motivo si denuncia difetto di motivazione sul rigetto dell’eccezione di insussistenza della violazione tributaria. Il motivo è inammissibile, sostanziandosi in una doglianza che investe il merito e chiede a questa Corte una rivalutazione dell’apporto probatorio non consentita in sede di legittimità. Il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione della fattispecie astratta; l’erronea ricognizione della fattispecie concreta inerisce alla valutazione del giudice di merito, censurabile solo attraverso il vizio di motivazione (Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26610 del 2015).
Il ricorso per cassazione non conferisce il potere di riesaminare il merito, ma solo il controllo di correttezza giuridica e coerenza logico-formale delle argomentazioni. Quanto al vizio di motivazione, poiché il provvedimento è pubblicato dopo l’11 settembre 2012, si applica ratione temporis il nuovo testo dell’art. 360, comma primo, n. 5), cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012. Secondo le Sezioni Unite n. 8053 del 2014, è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante: mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile. Il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.