Mansioni superiori nel lavoro pubblico privatizzato: nessuna promozione automatica (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1345 del 12.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sottoposizione di un rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico alla disciplina di un contratto collettivo di diritto privato, con riferimento ad attività istituzionali dell’ente, non fa uscire il rapporto dall’ambito del lavoro pubblico privatizzato. Salva espressa e specifica previsione contraria di legge, trovano applicazione le regole generali del d.lgs. n. 165/2001 e, in particolare, l’art. 52 d.lgs. n. 165/2001. Ne consegue che l’esercizio di fatto di mansioni superiori, mentre dà diritto alle corrispondenti retribuzioni, non è utile all’acquisizione definitiva della qualifica superiore. Il diritto alle differenze retributive sorge di tempo in tempo, in ragione del concreto esercizio delle mansioni, e il dipendente deve allegare e provare che tale esercizio si è protratto per l’intero periodo cui la pretesa si riferisce.
Il Fatto
Un operaio specializzato, originariamente assunto a tempo determinato presso una Regione e poi transitato con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze di un’agenzia regionale per le attività irrigue e forestali, chiedeva il riconoscimento del diritto al superiore inquadramento. Il rapporto era regolato dal CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria del 7.12.2010 e dal contratto integrativo regionale, in ragione delle nuove mansioni di autista di mezzi antincendio cui era stato adibito.
Il Tribunale rigettava la domanda. La Corte d’Appello, in riforma, accoglieva la pretesa, ritenendo applicabile il CCNL privatistico e operante l’istituto della promozione automatica una volta decorsi quaranta giorni di impiego nelle mansioni superiori. L’agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, contrastati dal lavoratore con controricorso.
La Motivazione della Corte
I tre motivi, trattati congiuntamente per connessione, sono stati accolti. La Corte ha ricostruito il quadro normativo e contrattuale in continuità con un orientamento già consolidato, richiamando in particolare Cass. Sez. L n. 10811 del 2023 e, in senso conforme, Cass. Sez. L n. 20107 del 2023.
Il principio enunciato è che l’applicazione di un CCNL di diritto privato a un rapporto con ente pubblico non economico non ne determina la fuoriuscita dal lavoro pubblico privatizzato. L’art. 12, comma 3, legge Regione Puglia n. 3/2010, nel testo applicabile, richiama il contratto collettivo privatistico, ma ciò non esclude l’operatività delle regole generali di cui al d.lgs. n. 165/2001, salvo una previsione di legge espressa e specifica in senso contrario, che nella specie manca.
Ne deriva l’applicabilità dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001, che attribuisce rilievo solo retributivo all’esercizio di fatto di mansioni superiori, senza consentire l’acquisizione definitiva della qualifica. È pertanto inapplicabile la previsione del CCNL privatistico che, decorsi quaranta giorni, riconosce la promozione automatica.
La Corte ha poi precisato che, esclusa ogni modificazione definitiva del rapporto, il diritto alla retribuzione corrispondente alla qualifica superiore sorge di tempo in tempo, in ragione del concreto esercizio delle mansioni, limitatamente al periodo in cui la prestazione resa è stata effettivamente diversa e superiore. È onere del dipendente allegare e dimostrare che l’esercizio di fatto delle mansioni superiori si è protratto per l’intero periodo cui la pretesa retributiva si riferisce.
La Corte territoriale aveva riconosciuto le differenze retributive per l’intero periodo successivo al settembre 2010 senza alcun accertamento sull’effettivo svolgimento delle mansioni superiori in tutto l’arco temporale di interesse. Il ricorso è stato quindi accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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