Accertamento sintetico: prova contraria e sindacato sulla valutazione delle prove (Cass. civ. Sez. V n. 842 del 09.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico del reddito, la prova contraria di cui all’art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600/1973 è oggetto di una valutazione riservata al giudice di merito. Il sindacato di legittimità non può investire il modo in cui le prove sono state apprezzate, perché la scelta tra i possibili contenuti informativi dei singoli mezzi di prova costituisce espressione della discrezionalità valutativa. A seguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., tale valutazione non è denunciabile come vizio della decisione di merito. Il motivo che pretenda di rivedere gli accertamenti di fatto è inammissibile, non potendo la parte contrapporre al convincimento del giudice una diversa lettura delle risultanze processuali.

Il Fatto

Un contribuente propose opposizione all’avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2007, con il quale l’Amministrazione aveva determinato il suo reddito in via sintetico-redditometrica ai sensi dell’art. 38, comma 5, d.P.R. n. 600/1973, nella formulazione antecedente alle modifiche del d.l. n. 78/2010. L’accertamento muoveva dal possesso di un motociclo, di un’imbarcazione a motore, di un immobile in piena proprietà adibito a residenza del coniuge e dei figli e di una quota di un terzo di altro immobile destinato ad abitazione principale.

La CTP di Genova ridusse parzialmente il reddito, censurando l’erronea qualificazione di un immobile quale residenza secondaria. La CTR della Liguria, in accoglimento dell’appello del contribuente, ritenne integrata la prova contraria, sul rilievo che le rate del mutuo non erano state pagate con provviste del suo patrimonio. L’Agenzia delle Entrate ricorse per cassazione con due motivi; il contribuente resistette con controricorso e memoria.

La Motivazione della Corte

La Corte richiama la disciplina dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 nel testo vigente ratione temporis. Il quarto comma consente di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva. Il sesto comma riconosce al contribuente la possibilità di fornire la prova contraria, dimostrando l’esistenza di redditi esenti o soggetti a ritenuta a titolo d’imposta, oppure che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.

L’ufficio finanziario è quindi legittimato a risalire, secondo il meccanismo presuntivo, da un fatto noto al reddito ignoto, incombendo sul contribuente l’onere di provare che la circostanza su cui la presunzione si fonda non corrisponde alla realtà. La CTR aveva ritenuto raggiunta questa prova contraria, escludendo che il pagamento delle rate del mutuo fosse riferibile al patrimonio del contribuente.

Con il primo motivo l’Agenzia, senza censurare l’erronea ripartizione dell’onere probatorio, pretese di sindacare la valutazione di merito compiuta dal giudice di secondo grado circa la non riferibilità del mutuo alla capacità contributiva del controricorrente. La Corte giudica il motivo inammissibile: la valutazione del materiale probatorio costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della Suprema Corte, non essendo denunciabile come vizio della decisione di merito dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.

Anche il secondo motivo è inammissibile, perché genericamente formulato: manca la puntuale specificazione del fatto storico omesso, del dato da cui risulta esistente, del come e del quando sia stato discusso tra le parti e della sua decisività, requisiti richiesti dagli artt. 366, comma 1, e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. La Corte ribadisce che la valutazione delle prove, anche presuntive, è attività riservata al giudice di merito, non sindacabile in cassazione. All’inammissibilità consegue la condanna alle spese della ricorrente; non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per la parte ammessa alla prenotazione a debito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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