Retribuzione feriale del macchinista e incentivi di condotta e riserva (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 840 del 09.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La retribuzione dovuta al lavoratore nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento con l’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore. Le sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione europea hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull’ordinamento nazionale. Spetta al giudice di merito verificare in concreto se l’esclusione di una voce retributiva dalla retribuzione feriale sia idonea a dissuadere il lavoratore dal godere effettivamente del riposo annuale. Il regime di stabilità del rapporto di lavoro, dopo la legge n. 92 del 2012 e il d.lgs. n. 23 del 2015, non impedisce che i crediti retributivi non prescritti al momento dell’entrata in vigore della legge decorrano dalla cessazione del rapporto.
Il Fatto
Un lavoratore con la qualifica di macchinista, dipendente di una società di trasporto ferroviario, ha agito in giudizio per accertare il proprio diritto al computo, nella retribuzione dovuta durante le ferie, di alcuni compensi percepiti in via continuativa: gli incentivi per attività di condotta oraria e di riserva previsti dall’art. 54.1 del contratto aziendale del 22 giugno 2012, nonché i compensi correlati all’assenza dalla residenza di cui all’art. 77 del CCNL.
Il Tribunale ha accolto la domanda e la Corte d’appello ha confermato la decisione. La società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, censurando l’inclusione delle indennità variabili nella retribuzione feriale, la nozione di ferie retribuite, l’asserita irrilevanza dell’effetto dissuasivo e, in subordine, la questione della prescrizione dei crediti.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi, esaminati congiuntamente, sono stati ritenuti infondati. La Corte ha rilevato che le questioni erano già state decise in controversie concernenti la stessa vicenda, richiamando le proprie pronunce nn. 18160, 19663, 19711 e 19716 del 2023, oltre al precedente sul personale navigante n. 20216 del 2022. In assenza di ragioni nuove, opera il principio di fedeltà ai precedenti, funzionale all’uniforme interpretazione della legge e all’unità del diritto oggettivo nazionale.
La Corte ha ricostruito la nozione europea di retribuzione feriale, influenzata dalle sentenze della Corte di Giustizia rese nelle cause Robinson Steele del 2006, Schultz-Hoff del 2009, Williams del 2018, To.He. del 2018 e C-514/20 del 2022. Tali decisioni mirano ad assicurare al lavoratore una situazione economicamente equiparabile a quella ordinaria, perché una diminuzione della retribuzione può dissuadere dal godimento delle ferie.
Secondo la Corte, le sentenze della Corte di Giustizia hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull’ordinamento nazionale, come confermato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984. Di questi principi si è fatta interprete la giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito come la retribuzione feriale comprenda ogni importo collegato alle mansioni e allo status professionale del dipendente, secondo quanto affermato nelle pronunce n. 13425 del 2019 e n. 37589 del 2021.
La Corte d’appello si è attenuta a tali principi: ha compiuto una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva della soppressione delle voci economiche, ha considerato la pertinenza dei compensi rispetto alla qualifica rivestita e ha accertato la continuità della loro erogazione e la loro incidenza non residuale sul trattamento mensile. Si tratta di valutazione in concreto riservata al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità.
Quanto al rinvio pregiudiziale, la Corte ha escluso i presupposti della sospensione, poiché la questione è stata più volte decisa dalla Corte di Giustizia e la verifica dell’esclusione di indennità aggiuntive resta attività riservata al giudice nazionale. Il quarto motivo è stato rigettato: per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012 e dal d.lgs. n. 23 del 2015 è venuto meno un presupposto di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione, cosicché i crediti non prescritti alla data di entrata in vigore della legge decorrono, ai sensi degli artt. 2948, n. 4, e 2935 cod. civ., dalla cessazione del rapporto, secondo Cass. n. 26246 del 2022. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società alle spese e al contributo unificato.
Nota della Redazione
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