Improcedibile il ricorso senza copia notificata della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. III n. 28197 del 23.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione, quando il ricorrente dichiari che la sentenza impugnata è stata notificata, sorge in capo a lui l’onere di depositare, nel termine perentorio di cui all’art. 369 cod. proc. civ., copia della sentenza munita di relata di notifica, ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e ricezione in caso di notificazione a mezzo PEC. Tale dichiarazione integra un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazione e, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, la impegna a subirne le conseguenze. L’omissione del deposito non è sanabile mediante la successiva e tardiva produzione ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., né può essere recuperata d’ufficio, salvo che il documento risulti già nella disponibilità del giudice per essere stato prodotto dal controricorrente nel termine di costituzione o acquisito tramite istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio. In difetto, il ricorso è improcedibile.

Il Fatto

La vicenda trae origine dalla domanda con cui una società acquirente di energia elettrica ha chiesto, con rito sommario ex art. 702-bis cod. proc. civ., il rimborso dell’addizionale provinciale sulle accise versata per gli anni 2010 e 2011 al fornitore. A fondamento della pretesa la società deduceva il contrasto della norma istitutiva interna con la direttiva n. 2008/118/CE. Il Tribunale di Milano ha accolto la domanda, condannando il fornitore alla ripetizione degli importi. La Corte d’appello di Milano ha rigettato il gravame, confermando la decisione.

Avverso la sentenza di appello il fornitore ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 2033 cod. civ. e sull’impossibilità di applicare orizzontalmente, tra privati, la direttiva non trasposta. La controricorrente ha resistito con controricorso ed è stata disposta la trattazione in camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Prima di esaminare il merito del motivo, il Collegio affronta una questione preliminare di rito. La sentenza d’appello risulta pubblicata il 20/09/2023 e le parti dichiarano che essa sarebbe stata notificata, ma in atti non è versata prova dell’avvenuta notifica: non è ritualmente prodotta la necessaria copia notificata della sentenza.

Il ricorso, notificato nel gennaio 2024 e depositato pochi giorni dopo, risulta perciò proposto oltre il termine breve di sessanta giorni, decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato. Secondo la giurisprudenza di legittimità richiamata — Sezioni Unite n. 8312 del 25/03/2019, Cass. n. 3727 del 12/02/2021 e Cass. n. 27480 del 30/10/2018 — non ricorre alcuna delle ipotesi in cui la sanzione dell’improcedibilità non trova spazio.

La Corte ribadisce il principio consolidato: la produzione della relazione di notificazione della decisione impugnata deve essere verificata d’ufficio e va sempre effettuata dal ricorrente nel termine perentorio dell’art. 369 cod. proc. civ., salvo i casi in cui il ricorso sia proposto nei sessanta giorni dalla pubblicazione, o la relazione sia prodotta dal controricorrente nel termine di costituzione, o sia acquisita mediante istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio, ma solo nelle ipotesi in cui il termine breve decorra per legge dalla comunicazione o notificazione della cancelleria.

Richiamando Sezioni Unite n. 21349 del 6/07/2022, il Collegio sottolinea che la dichiarazione di avvenuta notificazione contenuta nel ricorso attesta un fatto processuale idoneo a far decorrere il termine breve e, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, la impegna a depositare copia della sentenza con relata nel termine dell’art. 369 cod. proc. civ., senza possibilità di recupero tardivo ex art. 372 cod. proc. civ.. Nella specie nessuna delle condizioni di salvezza è integrata.

Alla mancata produzione della copia notificata consegue la dichiarazione di improcedibilità del ricorso. La definizione in rito preclude l’esame dell’infondatezza del motivo, che la Corte dichiara integralmente richiamata nei sensi di diversi precedenti. La ricorrente è condannata alle spese di legittimità e si dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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