Mansioni superiori e giudizio trifasico nel pubblico impiego contrattualizzato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1235 del 11.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego contrattualizzato il riconoscimento delle differenze retributive per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori presuppone che il giudice compia il giudizio trifasico: verifica l’inquadramento posseduto, la declaratoria del livello invocato e raffronta le une e le altre con le attività concretamente espletate. Tale operazione va condotta individuando la contrattazione collettiva tempo per tempo applicabile, nazionale e integrativa, che il giudice conosce anche d’ufficio secondo il principio iura novit curia. La sussunzione va compiuta su base non solo quantitativa, ma anche qualitativa e temporale, secondo criteri di abitualità e prevalenza. Nel pubblico impiego privatizzato l’esito favorevole incide solo ai fini retributivi, ex art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, e non comporta il riconoscimento formale della superiore qualifica.

Il Fatto

La lavoratrice era stata assunta come autista soccorritore con inquadramento nell’Area A, posizione economica A2, del sistema di classificazione del personale non dirigente degli enti pubblici economici. Convenuto in giudizio l’Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa, la stessa chiedeva di essere ammessa al passivo, in via privilegiata, per differenze retributive fondate su due distinti presupposti: l’erroneità del inquadramento attribuito dal datore e lo svolgimento in fatto di mansioni superiori, riferibili al profilo professionale dell’Area B.

Il Tribunale di Roma, con decreto, rigettava l’opposizione proposta avverso lo stato passivo. Quanto al primo profilo richiamava l’insegnamento di Cass. Sez. Lav. n. 20915/2019, escludendo che la contrattazione integrativa avesse trasposto automaticamente l’autista soccorritore dall’Area A all’Area B. Quanto al secondo, negava rilievo alle mansioni svolte senza compiere il giudizio trifasico e usando come parametro il solo c.c.n.l. 2006-2009. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio premette di dare continuità a Cass. n. 37331/2022 e al principio enunciato da Cass. n. 20915/2019, non essendo prospettati argomenti nuovi. L’unico motivo va accolto solo nei termini della motivazione, perché la domanda di insinuazione si fondava su due presupposti completamente diversi: il preteso diritto all’inquadramento e il concreto svolgimento di mansioni superiori.

Quanto al primo profilo la censura è respinta. Per il periodo anteriore alla contrattazione integrativa la doglianza è apodittica e tautologica, non spiegando per quali ragioni l’inquadramento originario sarebbe stato erroneo. Per il periodo successivo la doglianza è infondata: l’art. 12 del c.c.n.i. della Croce Rossa Italiana del 20.2.2009 non è viziato da nullità per violazione dell’art. 40 del d.lgs. n. 265 del 2011 e non configura una ricollocazione del personale tra aree, ma una più chiara definizione dei profili professionali, da valere per le assunzioni e gli inquadramenti successivi.

È invece fondata la seconda censura, relativa al rigetto della domanda di differenze retributive per mansioni superiori. Il giudice di merito avrebbe dovuto svolgere l’operazione di sussunzione su base trifasica, enucleando dapprima, per il periodo ricadente nella prima contrattazione, la fisionomia delle declaratorie dei livelli da raffrontare, e ripetendo l’operazione per il nuovo sistema di cui al c.c.n.l. 2006/2009 e al contratto integrativo che ne ha costituito attuazione. Il Tribunale si è limitato a un riferimento generico alla maggior quota di professionalità dell’Area B e a conclusioni sostanzialmente apodittiche sull’insufficienza delle attività elencate.

Il Collegio ribadisce che il giudizio trifasico va esteso a tutto l’arco temporale rilevante e a tutta la contrattazione tempo per tempo vigente, nazionale e integrativa, conosciuta ex officio dal giudice anche a prescindere dall’iniziativa di parte. Una volta dedotte le mansioni svolte, il comparto e il livello di inquadramento, è dovere del giudice porre a raffronto tali dati con la contrattazione applicabile. L’accertamento in fatto va condotto in termini di abitualità e prevalenza, con giudizio non solo quantitativo ma anche qualitativo e temporale, tenendo conto della pienezza dei poteri e delle correlate responsabilità.

Quanto al profilo differenziale tra le aree, la Corte osserva che solo i dipendenti dell’Area B sono inseriti in un processo produttivo, di cui svolgono fasi entro procedure predeterminate e direttive di massima, mentre quelli dell’Area A svolgono attività di supporto meramente strumentale. Nel profilo socio-sanitario l’autista soccorritore è inserito nel processo produttivo dell’attività sanitaria, non svolgendo attività di supporto meramente strumentale. Il decreto è quindi cassato con rinvio al medesimo Tribunale, in diversa composizione, perché proceda al giudizio trifasico sulla contrattazione tempo per tempo vigente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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