Accertamento con adesione della società di persone: inoppugnabilità dell’avviso e vincolo per i soci (Cass. civ. Sez. 5 n. 15824 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Intervenuta la sottoscrizione dell’atto di accertamento con adesione da parte del contribuente e dell’Ufficio, l’originario avviso di accertamento non è più impugnabile, poiché l’impugnazione implicherebbe una revoca unilaterale dell’accordo non consentita dall’ordinamento. Il rapporto d’imposta è regolato definitivamente dall’atto di adesione, ma, in caso di mancato versamento dell’importo dovuto, torna a essere regolato dall’atto impositivo originario. La definizione del reddito di una società di persone mediante accertamento con adesione costituisce titolo per l’accertamento, in base al principio di trasparenza di cui all’art. 5 TUIR, anche nei confronti dei soci che non hanno partecipato al procedimento, i quali beneficiano della riduzione d’imposta concessa alla società e non possono contestare nel merito il maggior reddito da partecipazione.
Il Fatto
A seguito di una verifica fiscale, l’Agenzia delle entrate contestava a una società in accomandita semplice una differenza inventariale, ricalcolando induttivamente le rimanenze e accertando per il 2005 una omessa contabilizzazione di ricavi. Dopo alcuni contraddittori, nel dicembre 2010 l’Ufficio concordava con il legale rappresentante della società di “spalmare” le differenze inventariali su più annualità, rinunciando a richiedere imposte per il 2006. Nel relativo verbale, la società accettava la ricostruzione dell’Ufficio ma dichiarava di non aderire alla proposta per mancanza di liquidità. L’Ufficio emetteva quindi un avviso di accertamento per il 2007 nei confronti della società e distinti avvisi di accertamento del maggior reddito di partecipazione, ai sensi dell’art. 5 TUIR, nei confronti dei soci e degli eredi di un socio deceduto.
I ricorsi proposti dalla società e dai soci venivano rigettati in primo grado e in appello. La Commissione tributaria regionale riteneva assorbente l’eccezione dell’Ufficio circa la valenza dell’accordo concluso nel contraddittorio del 7 dicembre 2010, considerandolo inoppugnabile e vincolante anche per i soci non sottoscrittori. La società, i soci e gli eredi proponevano ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione esamina il primo motivo, con cui si denunciava la violazione delle norme sulla conclusione dell’accordo negoziale e sull’accertamento con adesione, e lo dichiara infondato. I giudici di legittimità ricostruiscono la natura dell’istituto, qualificandolo come strumento deflattivo del contenzioso che attribuisce all’Amministrazione la competenza esclusiva nella formulazione della proposta. Il ruolo del contribuente è limitato all’accettazione o al rifiuto della determinazione finale.
Il Collegio, nel dare continuità al principio espresso dall’ordinanza n. 26618 del 2024, afferma che dopo la sottoscrizione dell’atto di accertamento con adesione non è più possibile impugnare l’avviso originariamente notificato. La sospensione del termine per impugnare e la previsione per cui l’impugnazione comporta rinuncia all’istanza dimostrano che la sottoscrizione dell’atto e l’impugnazione sono alternativi e incompatibili. Il mancato versamento delle somme costituisce una condizione legale posta nell’interesse della sola Amministrazione, che può riattivare l’originaria pretesa, ma non attribuisce al contribuente alcuno ius poenitendi.
Il secondo motivo, riguardante l’omesso esame circa la mancata adesione per il 2007, è dichiarato inammissibile. La Corte richiama il principio per cui, in caso di doppia conforme, il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito, dimostrando che sono tra loro diverse, onere non assolto nel caso di specie.
Quanto al terzo motivo, la Corte lo rigetta, affermando che l’intervenuta definizione del reddito da parte della società di persone costituisce titolo per l’accertamento nei confronti dei soci, in applicazione del principio di trasparenza. I soci che non hanno aderito, ancorché ritualmente convocati, ricevono un atto fondato sull’adesione intervenuta e beneficiano della riduzione d’imposta concessa. Viene inoltre esclusa la configurabilità di un litisconsorzio necessario tra socio e società nel giudizio di impugnazione dell’avviso di rettifica, potendo il socio opporre solo ragioni di impugnativa specifiche e personali.
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Nota della Redazione
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