Obbligo di motivazione rafforzata dell’avviso di accertamento catastale che modifica i dati della Docfa (Cass. civ. Sez. 5 n. 16320 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura Docfa e gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio, l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, laddove l’eventuale differenza derivi da una diversa valutazione tecnica del valore economico dei beni. Ove invece vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate, al fine di consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e di delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso. La valutazione sulla congruità della motivazione dell’avviso di accertamento è questione di merito, non sindacabile in cassazione se la decisione risulta motivata e non vengono enunciati specifici errori di diritto. Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza ometta di esporre le ragioni della decisione, violando il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost.
Il Fatto
La società contribuente impugnava un avviso di accertamento catastale relativo a un immobile sito all’interno di un centro commerciale, deducendone il difetto di motivazione. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale della Liguria, con sentenza depositata il 02/03/2020, rigettava l’appello dell’Agenzia delle Entrate, confermando la decisione di primo grado in doppia conforme. Avverso tale sentenza, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione con due motivi, cui resisteva la società con controricorso, integrato da memoria.
La Motivazione della Corte
La Corte preliminarmente respinge il primo motivo di ricorso, con cui l’Agenzia deduceva il vizio di motivazione apparente della sentenza impugnata, in violazione dell’art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132 cod. proc. civ. La sentenza della CTR non incorre in tale vizio, avendo i giudici d’appello richiamato la decisione di primo grado e analizzato tutti i punti prospettati nell’atto di gravame, raggiungendo il limite del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost.
La Suprema Corte rammenta che, a seguito della riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla verifica del rispetto del minimo costituzionale, che risulta violato solo quando la motivazione sia totalmente mancante, meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o risulti perplessa e obiettivamente incomprensibile. Nel caso di specie, la motivazione della CTR non è apparente, avendo evidenziato come l’avviso di accertamento fosse sprovvisto di adeguata motivazione.
Quanto al secondo motivo, con cui l’Agenzia deduceva la violazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, la Corte lo ritiene infondato. La stessa Agenzia, nel ricorso, ha specificato di aver modificato i dati della Docfa, inserendo nella stima il valore delle aree comuni dell’immobile, il porticato e la galleria, nonché aggiungendo il 25% del valore totale del costruito, elementi assenti nella dichiarazione del contribuente. Tale modifica dei dati di fatto, con l’inserimento di ulteriori elementi estimativi, imponeva una motivazione specifica dell’avviso.
Il principio, già affermato da Sez. 5, n. 29754 del 19/11/2024, è che l’obbligo motivazionale è attenuato solo quando l’Ufficio non disattende i dati indicati dal contribuente e la differenza deriva da una diversa valutazione del valore economico dei beni; al contrario, la motivazione deve essere approfondita quando vi è una diversa valutazione degli elementi di fatto. Nel caso di specie, l’avviso è risultato privo di motivazione anche in relazione all’aumento delle sottounità dell’immobile da 5 a 7, sostanziale variazione del quadro oggetto di stima. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna dell’Agenzia alle spese, senza raddoppio del contributo unificato, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa al patrocinio dell’Avvocatura Generale dello Stato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.