Cassazione su responsabilità amministratore società estinta (Cass. civ. Sez. 5 n. 9773 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La motivazione della sentenza di appello che afferma la responsabilità dell’ex amministratore di una società estinta per i debiti tributari deve dare specificamente conto della sussistenza delle condizioni individuate dall’art. 36, comma 4, d.P.R. n. 602/1973, il quale estende la responsabilità agli amministratori che hanno compiuto, nel corso degli ultimi due periodi d’imposta precedenti alla messa in liquidazione, operazioni di liquidazione ovvero hanno occultato attività sociali, anche mediante omissioni nelle scritture contabili. È apparente la motivazione che, nel ritenere sussistente la responsabilità, si limiti a fare proprie le conclusioni dell’Ufficio finanziario senza esaminare le puntuali contestazioni del contribuente e senza rendere percepibile il ragionamento seguito dal giudice. La motivazione “per relationem” dell’avviso di accertamento è invece legittima quando l’atto richiamato sia stato portato a conoscenza dell’interessato o quando l’avviso stesso ne riproduca il contenuto essenziale. Non sussiste, infine, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per i tributi non armonizzati, come l’IRES.
Il Fatto
Un contribuente, ex amministratore unico di una società a responsabilità limitata, aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate gli contestava, in tale qualità, la responsabilità per il pagamento di maggiori imposte IRES e sanzioni dovute dalla società, poi cancellata dal registro delle imprese. La pretesa erariale traeva origine da una verifica fiscale che aveva ritenuto fittizia un’operazione di sottoscrizione di una promissory note con una società portoghese, accompagnata da un mutuo di scopo con una società slovacca, posta in essere nel periodo in cui il contribuente era amministratore. I giudici di primo e di secondo grado avevano respinto le doglianze del contribuente. Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, quest’ultimo proponeva ricorso per cassazione affidato a dieci motivi, lamentando in particolare il vizio di motivazione della pronuncia d’appello sotto molteplici profili.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che, al di là delle diverse rubriche, numerosi motivi di ricorso censuravano, in sostanza, un difetto di motivazione della sentenza impugnata, in particolare riguardo alla specifica responsabilità del ricorrente quale amministratore e alla mancata valutazione delle contestazioni sull’operazione di promissory note. Tali motivi, ad eccezione del terzo e del quarto, sono stati ritenuti assorbiti dall’accoglimento dei motivi quinto e nono, concernenti la lacunosità e l’apparenza della motivazione.
La S.C. ha ricordato che, in seguito alla riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., è denunciabile in cassazione solo la mancanza assoluta di motivazione, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e la motivazione perplessa. Ricorre la motivazione apparente quando le argomentazioni addotte siano obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla.
Quanto al quadro normativo, la Corte ha richiamato l’art. 36 d.P.R. n. 602/1973 e l’art. 2495 cod. civ., chiarendo che la responsabilità dell’amministratore di società estinta per i debiti tributari non può essere ancorata alla sola vigenza della carica, ma richiede la sussistenza delle condizioni specifiche previste dal comma 4 dell’art. 36, ovvero l’aver compiuto operazioni di liquidazione o l’aver occultato attività sociali nei due periodi d’imposta precedenti la messa in liquidazione.
Nel caso di specie, la sentenza della CTR aveva affermato la responsabilità del ricorrente in quanto amministratore all’epoca in cui fu posta in essere l’operazione contestata, ma senza motivare sulla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 36, comma 4, e senza esaminare le dettagliate deduzioni del contribuente sull’effettività e sull’aleatorietà dell’operazione, limitandosi a richiamare le conclusioni dell’Ufficio circa la sua fittizietà. Per la Corte, tale motivazione è apparente perché non rende percepibile il fondamento della decisione, imponendo la cassazione con rinvio.
La S.C. ha infine rigettato i motivi terzo e quarto. Ha ritenuto legittima la motivazione dell’avviso di accertamento che riproduce il contenuto essenziale di un atto non notificato al contribuente, come il processo verbale di constatazione, conforme all’art. 7, comma 1, legge n. 212/2000. Ha altresì escluso, conformemente alle Sezioni Unite n. 24823 del 2015, l’esistenza di un obbligo di contraddittorio endoprocedimentale per i tributi non armonizzati come l’IRES.
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Nota della Redazione
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