Definizione agevolata l 197 2022 estinzione giudizio cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 7977 del 26.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, la regolare definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 1, commi 194 e ss., l. n. 197 del 2022, avvenuta con istanza tempestiva e versamento della prima rata, determina l’estinzione del giudizio pendente davanti alla Corte di cassazione. Conseguentemente il giudizio va dichiarato estinto, senza pronuncia sul merito dei motivi di ricorso. Le spese processuali restano a carico delle parti che le hanno anticipate, non essendo configurabile una soccombenza. Non sussistono i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate, all’esito di una verifica, ha emesso nei confronti di una società operante nel commercio al dettaglio di abbigliamento avvisi di accertamento per gli anni 2013 e 2014 ai fini Iva, Ires e Irap, per importi rilevanti. La pretesa si fondava sull’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, emesse da un fornitore ritenuto mera cartiera, privo di operatività e di acquisti significativi nel periodo.
L’impugnazione della contribuente è stata rigettata in primo grado dalla Commissione tributaria provinciale di Milano e la sentenza è stata confermata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, resistito dall’Agenzia delle entrate con controricorso. Nelle more, la contribuente ha depositato memoria chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata, richiesta poi reiterata anche dall’Agenzia.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare la questione dell’intervenuta definizione agevolata della controversia. Il Collegio dà atto che la contribuente ha presentato tempestiva istanza e ha provveduto, come risulta dalla documentazione in atti, al versamento della prima rata di quanto dovuto con riferimento a entrambi gli avvisi di accertamento.
Rileva altresì che la stessa Agenzia delle entrate ha riconosciuto la regolarità della procedura di definizione, non contestando né l’ammissibilità né la correttezza degli adempimenti posti in essere dalla società. La convergenza delle parti sulla sussistenza dei presupposti consente alla Corte di verificare direttamente la causa estintiva.
La definizione agevolata di cui all’art. 1, commi 194 e ss., l. n. 197 del 2022 opera quindi come causa di estinzione del giudizio pendente in cassazione. Il Collegio ne trae le conseguenze processuali, dichiarando estinto il giudizio senza esaminare il merito dei tre motivi di ricorso.
Sul regime delle spese, la Corte applica il criterio della compensazione implicita: le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, in ragione dell’assenza di una soccombenza imputabile. Infine, esclude i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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