Ex lettori e ricostruzione di carriera nei limiti della legge interpretativa 2010 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20293 del 20.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai collaboratori esperti linguistici, già lettori di madrelingua straniera destinatari di contratti ex art. 28 d.P.R. n. 382/1980, il trattamento economico parametrato a quello del ricercatore confermato a tempo definito, proporzionato all’impegno orario assolto e con effetto dalla data di prima assunzione, spetta solo fino alla stipula del nuovo contratto ex art. 4 d.l. n. 120/1995. A decorrere da tale data la differenza rispetto al trattamento della contrattazione collettiva di comparto e decentrata è conservata a titolo di assegno personale, restando escluso ogni definitivo aggancio alle dinamiche retributive dei ricercatori confermati a tempo definito. La disciplina di interpretazione autentica di cui all’art. 26, comma 3, l. n. 240/2010 delimita il criterio di ricostruzione della carriera e non è derogata dalla successiva normativa di stanziamento e contrattazione integrativa. L’azione riconosciuta dalla normativa del 2004 è autonoma rispetto a quella ex art. 36 Cost. e non è impedita da un giudicato formatosi anteriormente alla sua entrata in vigore.
Il Fatto
Il ricorrente, già assunto come lettore di madrelingua straniera presso un’università con contratti a termine ex art. 28 d.P.R. n. 382/1980, aveva ottenuto in un primo giudizio l’accertamento della nullità dei termini e della natura a tempo indeterminato del rapporto. In un successivo contenzioso le parti avevano conciliato, riconoscendo il rapporto a tempo indeterminato e una retribuzione parametrata a quella del professore non di ruolo di scuola media superiore.
Dopo aver superato una selezione come esperto linguistico, il lavoratore aveva chiesto la maggiore retribuzione di ricercatore confermato. Il Tribunale aveva riconosciuto il trattamento corrispondente a quello del ricercatore a tempo definito, pieno e progressivo, con effetto dalla prima assunzione. La Corte d’appello, in riforma, aveva applicato il meccanismo di calcolo dell’art. 26, comma 3, l. n. 240/2010, liquidando una somma inferiore e conservando la differenza come assegno personale.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente censura la sentenza per violazione dell’art. 36 Cost., dei principi comunitari delle sentenze CGCE nn. 212/2001 e 276/2008 e della l. n. 63/2004, invocando il principio di cui a Cass. n. 21856/2004 e il richiamo a numerose ordinanze della Sezione Sesta.
La Corte osserva che il principio invocato è antecedente alla legge di interpretazione autentica dell’art. 1, comma 1, d.l. n. 2/2004, dettata dall’art. 26, comma 3, l. n. 240/2010. Quest’ultima stabilisce che il trattamento parametrato al ricercatore confermato a tempo definito spetta dalla data di prima assunzione quali lettori sino alla data di instaurazione del nuovo rapporto come collaboratori esperti linguistici; da allora i collaboratori conservano, come trattamento retributivo individuale, la sola differenza rispetto alla retribuzione della contrattazione collettiva applicabile.
Il Collegio richiama le Sezioni Unite nn. 19164 e 24963 del 2017 e Cass. n. 13488/2024, che hanno chiarito come la trasformazione del rapporto di lettorato non renda nullo il contratto individuale successivo e come il trattamento di miglior favore operi nei limiti della legge interpretativa. La retribuzione pertanto non può restare agganciata alle dinamiche contrattuali dei ricercatori confermati per il periodo successivo alla stipula del contratto di collaborazione.
Quanto alle pronunce della Sezione Sesta invocate dal ricorrente, la Corte rileva che esse si pronunciarono solo sull’estinzione dei giudizi, non essendo stata devoluta la questione relativa alle modalità di quantificazione. Né rileva la l. n. 167/2017, che ha previsto un mero stanziamento straordinario di fondi e un rinvio a contratti integrativi di sede: la Corte esclude che la contrattazione integrativa ancora in fieri possa incidere sulla definizione del contenzioso pendente.
Anche il decreto interministeriale n. 765/2019 e il successivo decreto Miur n. 688/2023 non introducono un parametro di ricostruzione della carriera diverso da quello del 2004, richiamando in più parti la legge di interpretazione autentica. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e atto della sussistenza dei presupposti per il contributo unificato.
Nota della Redazione
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