Accertamento induttivo e costi forfettari per le ASD (Cass. civ. Sez. 5 n. 15946 del 24.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento dei redditi delle associazioni sportive dilettantistiche, il disconoscimento del regime agevolato di cui all’art. 1 della legge n. 398 del 1991 importa che l’accertamento di maggiori redditi debba tener conto anche dei costi forfettari, presuntivamente sostenuti per produrre il reddito imputato. Il criterio, già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità successiva alla sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2023, trova applicazione anche ove i maggiori ricavi siano prodotti da un ente associativo per effetto del riconoscimento della natura commerciale dell’attività svolta. La responsabilità per i debiti tributari delle associazioni non riconosciute grava sul soggetto che, in forza del ruolo rivestito, ha effettivamente gestito l’ente: per chi ricopra la carica formale di legale rappresentante nel periodo in contestazione si presume il ruolo di gestore.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava a un’associazione sportiva dilettantistica un avviso di accertamento, per l’anno 2011, con cui recuperava a tassazione maggior reddito ai fini IRES, IVA e IRAP. Il recupero scaturiva dal disconoscimento dei benefici di cui alla legge n. 398/1991 e dalla mancata applicazione del regime di esenzione previsto dall’art. 148 t.u.i.r., sulla base di plurimi elementi formali e sostanziali: mancata registrazione dell’atto costitutivo, omessa comunicazione del modello EAS, mancata redazione del rendiconto-bilancio e carenza di partecipazione dei soci alla vita associativa. Sia la Commissione tributaria provinciale sia la Commissione tributaria regionale rigettavano le doglianze dei contribuenti, che proponevano ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte, nel delibare i primi due motivi, ripercorre la ricostruzione normativa e giurisprudenziale in tema di regime tributario delle associazioni sportive dilettantistiche. Il riconoscimento delle agevolazioni dipende non dalla veste giuridica formale, ma dall’effettivo svolgimento di un’attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio grava sul contribuente. L’omessa trasmissione del modello EAS non può costituire, di per sé, l’unico elemento indiziario della decadenza dal regime agevolativo, ma può essere valutata quale valido innesco alla verifica. La Corte dichiara il primo motivo in parte inammissibile, per non avere efficacemente contestato la ratio decidendi, ed in parte infondato, rigettando anche il secondo motivo, atteso che l’esonero dall’obbligo di comunicazione EAS non è predicabile per le associazioni che svolgano anche attività commerciale.
Con riferimento al terzo motivo, la Corte lo dichiara in parte infondato ed in parte inammissibile: la doglianza sulla mancata applicazione delle clausole statutarie ripropone una diversa valutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità, mentre il giudice di appello ha inferito da plurimi elementi — assenza di comunicazioni idonee delle convocazioni assembleari, incertezza sul numero dei soci e mancata annotazione nel libro dei soci — il mancato rispetto del parametro della democraticità della vita associativa.
Il quarto motivo, concernente il mancato riconoscimento dei costi sostenuti dall’associazione a fronte dei ricavi ripresi a tassazione, viene accolto. La Corte richiama i principi espressi in tema di accertamento induttivo successivamente alla sentenza della Corte costituzionale n. 10/2023: ogni accertamento induttivo deve tener conto dei costi, forfettari e presuntivamente sostenuti, per produrre il reddito imputato, affinché il meccanismo di determinazione del reddito fondato su presunzioni rispetti il principio di capacità contributiva. Il principio, formulato per gli accertamenti su base presuntiva, trova applicazione anche per le associazioni sportive dilettantistiche cui sia riconosciuta natura commerciale dell’attività svolta, con conseguente obbligo di riconoscere i costi in misura forfettaria, non già negli importi richiesti ove non sufficientemente documentati.
Il quinto motivo, infine, viene rigettato: per il soggetto che rivesta il ruolo formale di legale rappresentante dell’associazione non riconosciuta si presume il ruolo di gestore dell’ente e, per l’effetto, la sua responsabilità per i debiti tributari sorti nel periodo di investitura, ai sensi dell’art. 38 c.c. La sentenza impugnata viene cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame in relazione alla censura accolta.
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Nota della Redazione
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